Somministrazione di alimenti e bevande
Descrizione
Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, per il consumo sul posto, all’interno di pubblici esercizi o in aree esterne attrezzate a tal fine con tavoli e sedie in modo da consentirne la permanenza e con l’utilizzo di stoviglie (piatti, posate, bicchieri, ecc.).
Iter procedura
Le modalità per la richiesta di somministrazione possono variare a seconda della tipologia di attività:
- Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici
- Somministrazione congiunta ad attività prevalente di pubblico spettacolo
- Somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e circoli aderenti o NON aderenti ad Enti di natura non commerciale
- Somministrazione in circoli NON aderenti ad enti di natura commerciale
- Somministrazione in circoli aderenti ad enti di natura commerciale
- Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore (banqueting e catering)
- Somministrazione di alimenti e bevande in empori polifunzionali
- Somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali e nelle stazioni ferroviarie
- Somministrazione alimenti e bevande in esercizi interni a particolari strutture o attività (ristorazione collettiva)
- Somministrazione temporanea di alimenti e bevande (anche in eventi organizzati da enti del terzo settore)
- Home restaurant / home food
- Distributori di acqua potabile pubblica destinata al consumo umano
Costi
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Normativa di riferimento
“Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e attività fieristico-espositiva” (Legge Regionale Toscana n. 62 del 23.11.2018).
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
30 Maggio 2024, 16:22