Palestre

Descrizione

La palestra è il locale dove si praticano attività motorio-ricreative e/o sportive.

La nostra normativa regionale  regola le palestre nelle quali si esercitano attività motorio-ricreative e sportive, non disciplinate da norme approvate dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Le attività sportive disciplinate da norme approvate dalle Federazioni Sportive Nazionali, sia in forma agonistica sia in forma non agonistica, debbono essere esercitate in locali conformi al DCN CONI n.1379/2008, oltre al D.M. 18.03.1996.

Non sono soggette alla  normativa regionale neppure le palestre e gli impianti sportivi scolastici.

Non sono da considerare palestre e quindi riconducibili alla normativa della Regione Toscana o al DCN CONI n.1379/2008 , oltre al D.M. 18.03.1996 le scuole di  ballo e i locali in cui si esercitino discipline riconducibili ad espressioni filosofiche dell’individuo (ad esempio yoga), purché lo scopo sia insegnare la disciplina e non il fare movimento (art.1 comma 2 lett. b) DPGR 7/2007).

Per impianto sportivo, invece, si intende  un “insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive”.

Un impianto sportivo deve soddisfare tutti i basilari obblighi di sicurezza, quali un certo grado di resistenza delle strutture al fuoco ed agli eventi sismici, impianti elettrici a norma, uscite di sicurezza.

Deve essere rispettata anche la normativa in materia igienico-sanitaria, attraverso l’adempimento di una serie di obblighi, quali, ad esempio, la dotazione di adeguati servizi igienici nella zona aperta agli spettatori.

In aggiunta alla normativa del Ministero dell’Interno, ogni impianto sportivo deve soddisfare anche i regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento, per le singole attività sportive riconosciute dal CONI.

Modalità di richiesta

Tramite il portale STAR selezionando la voce 93.13 Palestre

  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per apertura: selezionare intervento avvio
  • Comunicazione di cessazione: selezionare intervento cessazione

Requisiti del richiedente

Requisiti soggettivi

  • possesso dei requisiti morali ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (TULPS);
  • possesso, da parte del responsabile tecnico, della laurea specialistica in scienze motorie (ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 7/2007) oppure di titolo equipollente, ai sensi della L. 136/2002;
  • per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.

Requisiti oggettivi

  • disponibilità dei locali;
  • idonea destinazione d’uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio;
  • rispetto della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • conformità alla L. 46/1990 degli impianti tecnologici installati;
  • rispetto dei requisiti minimi delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, stabiliti dal D.M. 18.03.1996;
  • conformità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011);
  • possesso di polizza assicurativa per danni cagionati a terzi e derivanti dalle attività praticate nella struttura.

Documentazione da presentare

  • modello di SCIA compilato online su STAR e firmato digitalmente;
  • attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP;
  • dichiarazione del possesso dei requisiti morali  firmato digitalmente;
  • accettazione di nomina del responsabile tecnico, con dichiarazione dei requisiti morali dello stesso (se nominato)
  • accettazione di nomina del gestore, con dichiarazione dei requisiti morali dello stesso (se nominato);
  • relazione previsionale di impatto acustico;
  • planimetria dei locali scala 1:100, e schema di smaltimento acque bianche e nere, redatta e firmata da un tecnico abilitato;
  • planimetria con ubicazione macchine e impianti;
  • copia della polizza assicurativa a favore degli utenti per danni connessi allo svolgimento dell’attività motoria;
  • se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l’istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell’art. 1392 c.c.;
  • per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto.

Iter procedura

La SCIA ha efficacia immediata dalla data di trasmissione tramite il portale STAR

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Normativa di riferimento

  • L.R. 72/2000 e D.P.G.R.  7/2007 modificate da L.R 21/2015 e dal DPGR 42/R del 5.06.2016
  • T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773;
  • Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 06.05.1940 n. 635;
  • L.R. Toscana n. 72/2000;
  • Regolamento di attuazione della Legge Regionale, approvato con D.P.G.R. 7/R del 13.02.2007;
  • D.C.N. CONI n.1379/2008;
  • D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo”, modificato dal D.M. 6 marzo 2001 e dal D.M. 18 dicembre 2012;
  • D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, modificato e integrato dal D.M. 6 giugno 2005;
  • D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”;
  • L. n. 447/1995, Legge quadro sull’inquinamento acustico;
  • L.R. Toscana n. 89/1998, “Norme in materia di inquinamento acustico” e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014;.
  • D.P.C.M. 215/1999, Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici  esercizi.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

13 Maggio 2024, 08:18