Somministrazione di alimenti e bevande in empori polifunzionali
Descrizione
Si tratta della forma speciale di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinata dall’art. 53 comma 1 lettera “d” della L.R. Toscana 62/2018, che si effettua negli empori polifunzionali, così definiti dall’art. 25 comma 1 della medesima legge:
Nei Comuni montani, come elencati nell’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in quelli insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal Comune e interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all’attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Comune.
Modalità di richiesta
L’attività è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUAP, esclusivamente in modalità on line, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività ATECO 56.209R.
Requisiti del richiedente
E’ richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui agli articoli 11 e 12 del Codice regionale del commercio.
Non sono richiesti i requisiti di cui all’articolo 49 del Codice regionale del commercio.
Costi
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Normativa di riferimento
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e attività fieristico-espositiva (Legge Regionale Toscana n. 62 del 23.11.2018)
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
8 Maggio 2024, 13:18