Attività ricettive (Bed & Breakfast – Affittacamere – Case e appartamenti per vacanze – Locazioni Turistiche)

Bed & Breakfast

Sono esercizi di bed and breakfast (b&b) le strutture ricettive composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
L’attività può essere esercitata:

  • in forma imprenditoriale: uno stesso soggetto non può gestire più di 2 esercizi di b&b nell’ambito del medesimo edificio;
  • in forma non imprenditoriale: può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

Deve essere presentata una pratica SCIA attraverso il portale regionale STAR (sono necessari identità e firma digitale) utilizzando il codice attività 55.40.42R.
Per l’attività di Bed & Breakfast è necessario il pagamento di €20 di diritti ASL tramite pagoPA:

Oneri ASL (pagoPA ASL) € 20,00

Riferimento normativo: Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86


Affittacamere

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di 6 camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e NON viene somministrata la prima colazione.

Gli affittacamere possono essere gestiti:

  • in forma imprenditoriale: uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio
  • in forma non imprenditoriale:  l’attività può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

L’utilizzo delle abitazioni per l’attività di affittacamere non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.

Deve essere presentata una pratica SCIA attraverso il portale regionale STAR (sono necessari identità e firma digitale) utilizzando il codice attività 55.40.41R.
Riferimento normativo: Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86


Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Si definiscono, ai sensi dell’Art. 57 della L.R. 86/2016, case e appartamenti per vacanze (CAV) le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.

Le CAV rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. L’utilizzo delle abitazioni per attività di CAV non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistici.

La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.

Deve essere presentata una pratica SCIA attraverso il portale regionale STAR (sono necessari identità e firma digitale) utilizzando il codice attività 55.40.46R.
Riferimento normativo: Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86


Locazioni Turistiche

Le Locazioni Turistiche sono locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche SENZA fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive e SENZA prima colazione.
Ai fini della pubblicizzazione dell’attività non devono essere utilizzate le denominazioni delle tipologie ricettive extralberghiere (es. Casa e appartamenti vacanza, Affittacamere, Bed and breakfast ecc.).

Le locazioni possono essere esercitate da parte di proprietari o usufruttuari:
– in forma non imprenditoriale nel caso in cui siano destinati alla locazione turistica:
→ non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;
→ più di due alloggi nel corso dell’anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare stesso.

– in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.

Non è necessario registrare il contratto di locazione se di durata inferiore ai 30 giorni.
I locatari degli alloggi turistici (anche in forma di gestione indiretta come ad esempio tramite un’agenzia immobiliare) devono comunicare le informazioni relative all’attività svolta e l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio della stessa.

Maggiori informazioni sul sito regionale:
https://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche

La comunicazione per locazioni nel territorio della Provincia di Massa Carrara può essere effettuata direttamente da questo link:
https://massa.motouristoffice.it/lt_registrazione.php

Per ulteriori informazioni sulle Locazioni Turistiche: Servizio Turismo Comune di Massa tel. 0585 490565
La pratica per Locazioni Turistiche NON è di competenza dell’ufficio SUAP

Ultimo aggiornamento

31 Maggio 2024, 08:15