Case e appartamenti per vacanze (CAV)
Sono case e appartamenti per vacanze (CAV), le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale e collocate in un unico edificio o, al più, in un unico complesso immobiliare, per fornire alloggio ad un unico equipaggio di turisti per singola casa o appartamento.
La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento regionale di attuazione 47/R/2018.
È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.
Periodi di apertura
I periodi di apertura delle strutture ricettive si distinguono in annuali e stagionali:
- per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
- per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a nove mesi, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.
Avvio attività
L’esercizio dell’attività di CAV è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUAP, esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.20.01R.
Inoltre, chi gestisce un’attività di CAV deve comunicare al SUAP ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
Subingresso
Il subingresso è soggetto a presentazione della SCIA di subentro effettuata dal subentrante al SUAP in modalità online tramite STAR.
Il subentrante dichiara:
- il trasferimento dell’attività;
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 50 della L.R. 61/2024.
La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:
- entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;
- entro un anno dalla morte del titolare.
Sospensione
La sospensione dell’attività di CAV per un periodo superiore a 15 giorni è soggetta a comunicazione preventiva da effettuarsi tramite STAR al SUAP competente per territorio.
L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP. È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.
Cessazione
La cessazione dell’attività di CAV è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio tramite STAR, entro 30 giorni dal suo verificarsi.
Avvio dell’attività
Presentando la SCIA o le opportune comunicazioni così come previsto dalla normativa vigente, il soggetto interessato è abilitato all’esercizio dell’attività.
La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 50 e dei requisiti strutturali previsti dall’articolo 41 comma 3 della L.R. 61/2024 e dal regolamento di attuazione, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
Subingresso
Il trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività di CAV, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Ultimo aggiornamento
3 Luglio 2025, 09:05