Spettacoli viaggianti
Descrizione
Rilascio dell’autorizzazione permanente per l’attività di esercente dello spettacolo viaggiante
Per ottenere l’autorizzazione permanente allo svolgimento di spettacoli viaggianti il richiedente deve presentare istanza di autorizzazione in bollo, provvedere all’iscrizione al Registro Imprese e possedere:
- una o più attrazioni tra quelle incluse nell’elenco ministeriale vigente e conformi alle norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante;
- i requisiti professionali e di onorabilità previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività.
Il titolare di attività per lo svolgimento di spettacoli viaggianti può utilizzare soltanto le attrazioni elencate in autorizzazione. Pertanto ogni nuova attrazione deve essere inserita nella autorizzazione, previa dimostrazione di possesso dell’attrazione ed in conformità alle norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
Nel caso di subingresso ad altra impresa, il richiedente deve aver acquisito un’attività di spettacolo viaggiante; se l’attività comprende attrazioni con diritti di plateatico in luna park o altre manifestazioni, l’acquisizione dovrà essere effettuata con atto notarile.
Rilascio di concessione temporanea per installazioni senza convocazione della C.C.V.L.P.S.
Per ottenere la concessione temporanea di area pubblica per l’installazione di spettacoli viaggianti, il richiedente deve presentare istanza in bollo e deve essere titolare di autorizzazione di Polizia Amministrativa rilasciata dal Comune di residenza.
Rinuncia all’occupazione. In caso di impossibilità del concessionario di occupare il suolo per il quale ha ottenuto concessione o autorizzazione allo spettacolo, questi deve dare comunicazione scritta di rinuncia prima della data di inizio dell’occupazione, specificandone il motivo.
Modifica periodo dell’occupazione. Nel caso in cui il concessionario non possa occupare il suolo per il quale ha ottenuto concessione o autorizzazione allo spettacolo, nel periodo concesso, questi deve dare comunicazione scritta delle nuove date, prima della data stabilita per l’occupazione, al fine di valutare la compatibilità delle stesse in riferimento ad altre occupazioni già previste.
Sostituzione attrazione. Nel caso di avaria di una attrazione già installata, su richiesta del concessionario, l’Amministrazione può consentirne la sostituzione. Non è consentita alcuna sostituzione durante lo svolgimento di Parco divertimenti o piccoli complessi di attrazioni.
Parco divertimenti (Luna park)
Per ottenere la concessione temporanea di area pubblica e l’autorizzazione temporanea allo svolgimento di spettacoli viaggianti il richiedente deve essere titolare di autorizzazione di Polizia Amministrativa rilasciata dal Comune di residenza e presentare istanza congiunta in bollo.
Per la realizzazione di un Parco divertimenti è necessario provvedere alla presentazione di relazione tecnica descrittiva asseverata, planimetria dell’area e piano della sicurezza, redatti da un tecnico abilitato.
Ogni esercente è tenuto a presentare, singola istanza, nei tempi e con le modalità previsti dal Regolamento Comunale vigente.
La realizzazione del Parco divertimenti è soggetta al parere di fattibilità sul progetto e successivo sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Rilascio autorizzazione per attività circense
Per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di spettacoli circensi e la concessione temporanea di area pubblica, il richiedente deve presentare istanza congiunta, in bollo e possedere:
- attrezzature mobili e struttura di cui all’art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337;
- l’autorizzazione di Polizia Amministrativa rilasciata dal Comune di Residenza;
- i requisiti prescritti professionali e di onorabilità previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività;
- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l’esercizio dell’attività di spettacolo, con le specifiche dettagliate dell’eventuale attrezzistica utilizzata.
La realizzazione dell’attività circense, con installazione di strutture, è soggetta al parere di fattibilità sul progetto e/o successivo sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Altre attività di spettacolo viaggiante
Per ottenere l’autorizzazione temporanea all’esercizio delle altre attività dello spettacolo viaggiante di cui della Legge 18.03.1968 n. 337 e smi e la concessione temporanea di area pubblica il richiedente deve presentare istanza congiunta, in bollo, e possedere:
- i requisiti prescritti professionali e di onorabilità previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività;
- l’iscrizione al Registro Imprese in qualità di piccolo imprenditore;
- l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Residenza.
Modalità di richiesta
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Attività di esercente lo spettacolo viaggiante
Per iniziare l’attività di esercente lo spettacolo viaggiante è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale, seguendo le indicazioni contenute in Invio telematico delle Scia per le Attività Produttive con il Portale Regionale, codice attività 90.04.03R.
In caso di subingresso, cessazione dell’attività deve essere presentata specifica comunicazione come attraverso il Portale Regionale selezionando la specifica tipologia di comunicazione presente all’interno del codice attività 90.04.03R.
Esercizio temporaneo di attività di spettacolo viaggiante su area pubblica
Per l’esercizio temporaneo di attività di pubblico spettacolo su area pubblica è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione/concessione (vedi “Modulistica”) esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale, seguendo le indicazioni contenute in Invio telematico delle Scia per le Attività Produttive con il Portale Regionale, codice attività 90.04.04R.
Parchi divertimento
Per l’avvio di un’attività di parchi divertimento e tematici fissa è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione/concessione (vedi “Modulistica”) esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale, seguendo le indicazioni contenute in Invio telematico delle Scia per le Attività Produttive con il Portale Regionale, codice attività 93.21.
In caso di subingresso, cessazione dell’attività deve essere presentata specifica comunicazione come attraverso il Portale Regionale selezionando la specifica tipologia di comunicazione presente all’interno del codice attività 93.21.
Costi
- I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
- Marca da bollo pari all’importo vigente, da apporre su tutti i modelli di domanda, scannerizzandola in modo tale che sia ben leggibile il numero identificativo.
- Marca da bollo pari allo stesso importo, andrà successivamente apposta sull’atto di autorizzazione al momento della consegna.
Tempi
L’autorizzazione/concessione è l’atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione/concessione), con il quale l’amministrazione comunale esprime la volontà che l’attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l’istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.
La domanda di autorizzazione/concessione va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività per lo spettacolo viaggiante, 60 giorni per i circhi, ovvero entro i termini stabiliti dal regolamento.
Normativa di riferimento
- TULPS, R. D. 773 del 18/06/1931, articoli 68, 69 e 80
- Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 635 del 06/05/1940
- D.P.R. 311/2001 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS”
- Legge n. 337/1968, “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”
- D.M. 18 Maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, modificato in parte dal D.M. 13/12/2012
- D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”
- D. Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”
- L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
9 Maggio 2024, 10:17