Sale giochi
Descrizione
L’apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all’intrattenimento di persone mediante giochi leciti, sono normate, in attuazione delle disposizioni dell’art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e del relativo regolamento di attuazione.
Modalità di richiesta
AWP (Slot e New Slot) di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS
L’apertura, l’ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di esercizio per il gioco mediante AWP sono soggette a SCIA da presentare al SUAP. La relativa SCIA deve essere presentata al SUAP esclusivamente in modalità on line, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR). Il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, deve essere presentata contestualmente all’istanza la SCIA di prevenzione incendi che è trasmessa, a cura del SUAP, ai Vigili del Fuoco.
La messa in esercizio di ciascun apparecchio che eroga vincite in denaro ex articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS è soggetta ad autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi della L. 388/2000, articolo 38 comma 1. Nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata la suddetta istanza direttamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente. In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.
Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a comunicazione, da tramettere al SUAP, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
VLT (videolottery) di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS
L’apertura, l’ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di esercizio per il gioco mediante apparecchi videoterminali (VLT) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica sono soggetti al rilascio di autorizzazione del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS.
L’istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:
- direttamente al Questore di Massa;
- al Questore di Massa per il tramite il SUAP, in questo caso esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, deve essere presentata contestualmente all’istanza la SCIA di prevenzione incendi che è trasmessa, a cura del SUAP, ai Vigili del Fuoco.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.
Il rilascio da parte del Questore dell’autorizzazione art. 88 TULPS ai fini di pubblica sicurezza non esime il titolare della VLT dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all’apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 e nel regolamento comunale sull’esercizio del gioco lecito.
Sale bingo di cui all’art. 88 del TULPS
L’avvio dell’esercizio è soggetto ad autorizzazione del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS, più SCIA per prevenzione incendi.
L’istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:
- direttamente al Questore di Massa;
- al Questore di Massa per il tramite il SUAP, in questo caso esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
L’esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive di cui all’art. 88 del TULPS
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione per avvio dell’esercizio, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS, più SCIA per prevenzione incendi.
L’istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:
- direttamente al Questore di Massa;
- al Questore di Massa per il tramite il SUAP, in questo caso esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
L’esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
ll rilascio da parte del Questore dell’autorizzazione art. 88 TULPS ai fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell’esercizio dedicato, in via esclusiva o prevalente, alla raccolta delle scommesse dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all’apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 e nel regolamento comunale sull’esercizio del gioco lecito.
Documentazione da presentare
I documenti da presentare sono quelli indicati sul portale STAR
Costi
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Avvertenze
La Legge regione Toscana n. 57 del 18/10/2013, individua alcuni luoghi c.d. “sensibili” dai quali gli esercizi per il gioco lecito con vincita in denaro devono distanziarsi di almeno 500 metri.
Normativa di riferimento
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- Legge regione Toscana n. 57 del 18/10/2013, Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia;
- Regolamento comunale per l’apertura e la gestione di sale giochi.
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
13 Maggio 2024, 08:14