Lavorazioni insalubri

Descrizione

Le attività produttive (es: artigianali o industriali) che con le loro lavorazioni possono produrre un’alterazione dell’ambiente esterno o comportano il deposito e/o l’uso di sostanze chimiche e/o pericolose, se comprese nell’elenco di cui al Decreto Ministero della Sanità del 05/09/1994 (vedi sezione Allegati e documenti), sono classificate industrie insalubri:

  •     di prima classe: quelle che devono essere tenute lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non reca danno alla salute del vicinato;
  •     di seconda classe: quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.

L’interessato all’avvio/modifica/trasferimento di un’industria insalubre deve provvedere ad una valutazione delle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), dei prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti) e del tipo di attività e classificare l’industria sulla base dell’elenco di cui al D.M. 05/09/1994. Deve inoltre dichiarare di avere comunque adottato tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute e della incolumità del vicinato.

Modalità di richiesta

Tramite portale STAR

Documentazione da presentare

La comunicazione di avvio lavorazione insalubre si presenta tramite il portale STAR attivando l’endo procedimento ASL 12.E – IG-SAN Industria insalubre

Iter procedura

La comunicazione di avvio lavorazione insalubre deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’attività

Normativa di riferimento

  • Regio Decreto 27/07/1934, n. 1265, art. 216
  • Decreto del Ministero della Sanità 05/09/1994 – Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie

 

 

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

13 Maggio 2024, 08:23