Cessazione e Subingresso

 

Descrizione

La cessazione ed il subingresso in attività soggette ad autorizzazione/scia/comunicazione da inviare al SUAP devono essere trasmesse tramite il portale STAR selezionando rispettivamente la voce cessazione o subingresso.

Ad esempio per la cessazione di un esercizio di vicinato dovrà essere selezionata la voce  G – COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO – 47 – COMMERCIO AL DETTAGLIO – 47.1R – COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI E NON SPECIALIZZATI – 47.100R – Commercio in esercizi di vicinato – Cessazione

mentre per il subingresso in un esercizio di somministrazione dovrà essere selezionata la voce I – ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE – 56.R – ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE – 56.1R – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – 56.100R – Esercizi di somministrazione alimenti e bevande – 56.101R – Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (compreso home restaurant) – Subingresso

Documentazione da presentare

La comunicazione di cessazione o di subentro deve essere trasmessa tramite portale STAR che richiederà la compilazione di alcuni campi tra cui il titolo abilitativo da cessare o cui si subentra. In caso di subentro in genere il portale richiede di allegare:

  • dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali
  • copia versamento diritti SUAP e/o di altri enti

Costi

Vedere scheda collegata

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

13 Maggio 2024, 08:29