Studi medici e odontoiatrici soggetti ad autorizzazione

Descrizione

Coloro che vogliono avviare uno studio medico o odontoiatrico, devono presentare la domanda di autorizzazione per l’apertura di studi medici e odontoiatrici quando l’attività richiede prestazioni mediche anche con alto livello di invasività nei confronti del paziente.

Sono esclusi dalla presentazione della domanda gli studi che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica. In questi casi l’attività può essere esercitata in forma libera.

Modalità di richiesta

La SCIA può essere inviata esclusivamente on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), utilizzando STAR (Sistema Telematico di Accettazione Regionale).

Per la compilazione della pagina scegliere tra i seguenti codici:

  • 86.22.12 – Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia invasive
  • 86.22.14 – Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia invasive
  • 86.22.16 – Studi odontoiatrici che erogano prestazioni invasive
  • 86.22.17 – Studi associati che erogano più tipologie di prestazioni invasive.

Documentazione da presentare

La modulistica è già presente su STAR e non deve essere allegata.

Lo STAR si collegherà in automatico alla procedura SISAC relativa alle strutture sanitarie regionali.

Iter procedura

Prima dello scadere dei successivi 3 anni dall’ottenimento dell’autorizzazione, è necessario presentare il modello di autocertificazione.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Tempi

Una volta pervenuta la domanda al SUAP viene trasmessa in Regione Toscana per gli adempimenti da parte del gruppo regionale di verifica.

Se viene espresso parere favorevole, il Comune rilascia l’autorizzazione entro un termine massimo di 3 mesi dalla data della domanda. L’attività potrà essere iniziata solo al momento dell’ottenimento dell’autorizzazione.

 

Normativa di riferimento

L.R. 51/2009 – tutela della salute
D.P.G.R. 79/2016 – tutela della salute

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

13 Maggio 2024, 08:17