Estetica

Descrizione

I trattamenti estetici sono quelli eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo di mantenerne e proteggerne l’aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione di inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta sia mediante tecniche manuali, sia mediante l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati nel Regolamento Comunale Barbiere Parrucchiere Estetista ed Attività Paraestetiche, le cui caratteristiche tecnico dinamiche ed i meccanismi di regolazione, sono disciplinati dalla specifica normativa vigente in materia.

Sono esclusi:

  • L’utilizzo dei dispositivi Hyaluron pen e Needling, in quanto non riconducibili a nessun apparecchio elencato nel D.M. 206 del 2016;
  • Ogni altro tipo di trattamento che non si limiti alla superficie del corpo (come indicato nella Legge 4 gennaio 1990, n.1) e che interessi anche il derma;
  • Le prestazioni con finalità di carattere terapeutico, esercitabili solo da professionisti iscritti in appositi albi medici;
  • Le cosiddette “Discipline del benessere bio-naturali”, disciplinate dalla Legge Regionale Toscana 2/2005.

Sono ammesse attività di estetista all’interno di esercizi commerciali che svolgono attività affini, come farmacie e profumerie.

E’ vietato l’esercizio dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Per l’effettuazione dei trattamenti e servizi consentiti, le imprese esercenti l’attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale prevista (vedi più sotto Requisiti). A tal fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
In ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato – nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa – almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale richiesta, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività. Se il responsabile tecnico designato è un dipendente deve possedere la qualifica professionale specialistica e non quella di addetto base.

Modalità di richiesta

Per avviare e modificare un’attività di estetista occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) – codice di attività 96.02.02 – l’apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), allegando tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti morali e professionali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari.

Il subentro avviene previa stipula di atto notarile (o scrittura privata autenticata dal notaio) per la cessione d’azienda (compravendita, affitto, donazione, ecc…) in caso di atto tra vivi, oppure per cessione d’azienda in caso di decesso del titolare. Gli eredi, che intendono continuare l’attività, hanno 60 giorni di tempo dal decesso per presentare la comunicazione di subentro e potranno svolgere l’attività per 5 anni, a prescindere dal possesso del requisito professionale, purché dimostrino che all’interno dell’esercizio ci sia almeno una persona con qualifica professionale idonea.

L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi.

Affitto di poltrona/cabina
La casistica è già contemplata dalla modulistica nazionale, recepita con DGR 646/2017, e pubblicata su STAR in corrispondenza sempre del codice attività 96.02.02. Selezionando l’intervento “Avvio”, all’interno del quadro E si chiede all’utente di indicare se l’attività viene “Svolta congiuntamente” o se la stessa è “Unica o prevalente”. Selezionando l’opzione “Svolta congiuntamente” sono mostrati i campi necessari all’inserimento dei riferimenti dell’attività presso la quale si intende esercitare l’affitto di poltrona/cabina.

 

Requisiti del richiedente

Requisiti personali professionali (art.85 D.P.G.R. 47/R/2007):

La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalità:

  1. superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di 900 ore annuali: lo standard minimo del percorso formativo per estetisti è specificato nell’Allegato F al D.P.G.R. stesso;
  2. al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
  3. al termine di un periodo non inferiore a 3 anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.

Per accedere al corso di cui alla lettera a) occorre, alternativamente:

  1. Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l’obbligo di istruzione per almeno 10 anni di cui alla Legge 296/2006;
  2. Aver conseguito la licenza elementare, aver assolto l’obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 e maturato un’esperienza lavorativa triennale.

Ai fini dell’accesso al corso di cui alla lettera a), a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della Legge Regione Toscana 32/2000.

La qualifica professionale di estetista ai fini dell’esercizio dell’attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:

a -per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera A) è necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:

1) percorso formativo di 900 ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato G al D.P.G.R.;
2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di 1 anno presso un esercizio di estetica;

b- per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera B) sono necessari la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di 300 ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di 1 anno lavorativo in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno;

c- per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera C) sono necessari la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di 300 ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a 3 anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all’iscrizione al corso di formazione suddetto.

Qualora a essere designato dal titolare quale responsabile tecnico di un esercizio di estetista sia un dipendente, il quale deve possedere la qualifica professionale specialistica e non quella di addetto base.

Requisiti soggettivi morali:
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la pratica al Comune, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti soggettivi di conduzione dell’attività:
Stretta osservanza di quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.

Requisiti oggettivi:
Disponibilità di spazi con destinazione d’uso artigianale e commerciale e conformi a quanto dettagliato nel Regolamento Comunale Barbiere Parrucchiere Estetista ed Attività Paraestetiche .
L’attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità, sicurezza, e del vigente regolamento e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Tempi

La SCIA, se compilata correttamente e completa di tutti gli allegati richiesti, ha efficacia immediata dalla data di presentazione.

Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 comma 3 Legge 241/1990.

Informazioni

Un centro estetico può ospitare / locare ad un’estetista avente i requisiti formativi per svolgere l’attività di addetto al trucco con dermopigmentazione di cui all’allegato H del D.P.G.R 47/R/2007 regolamento di attuazione della legge regionale 28/2004 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Il titolare del centro estetico (che potrebbe essere un semplice socio di capitale) non necessita avere la qualifica di estetista addetto al trucco con dermopigmentazione.
Il responsabile tecnico deve avere la qualifica rafforzata quella cioè per l’esercizio dell’attività in forma autonoma.

Resta fermo che la sede dell’attività dovrà avere i requisiti strutturali richiesti per l’attività medesima, così come previsto dall’art 74 del DPGR 47/R/2007 (Attività promiscue in unico esercizio).

Il fascicolo di esercizio dovrà contenere, inoltre, tutti i dati che riguardano lo svolgimento di questa ulteriore attività, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti speciali (come avviene e a carico di chi).

Normativa di riferimento

Legge 04.01.1990  n.1
Legge Regionale Toscana 28/2004 “Disciplina delle attività di estetica e tatuaggio e piercing”
D.P.G.R. 47/R/2007 “Regolamento di attuazione della L.R. 28/2004”
D.P.G.R. 12/R/2014 “Modifiche al regolamento di attuazione della L.R. 28/2004”

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

13 Maggio 2024, 08:19