Rilascio patente gas tossici

Descrizione

Il rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici è subordinato alla residenza del candidato nel Comune di Sesto Fiorentino ed al conseguimento di un certificato di idoneità, tramite specifiche prove d’esame da sostenere davanti alla Commissione Gas Tossici istituita presso lo Sportello Unico per la Prevenzione (SUP) Centro Toscana di Firenze.
La Commissione svolge due sessioni d’esame:

  • una primaverile nel periodo maggio-giugno
  • una autunnale nel periodo novembre-dicembre.

Sulla base del numero dei candidati, la Commissione stabilisce i giorni, l’ora e la sede degli esami e ne dà comunicazione agli aspiranti almeno 20 giorni prima della data degli esami.
Superato l’esame, la patente è rilasciata dal SUAP, previa verifica dei requisiti morali e consegnata personalmente al titolare, previa firma e apposizione di foto e di marca da bollo.
La patente può essere revocata qualora al titolare dell’abilitazione venga a mancare uno dei requisiti richiesti per l’abilitazione.

Modalità di richiesta

 

La domanda di ammissione agli esami deve pervenire al SUAP tramite PEC (indirizzo ucmlunigiana@postacert.toscana.it) utilizzando la modulistica appositamente predisposta:

  • entro il 25 marzo per la sessione primaverile
  • entro il 25 settembre per la sessione autunnale degli esami.

 

Se l’invio telematico è effettuato da soggetto diverso dal candidato deve essere allegata la procura speciale per l’invio e la firma digitale.
L’irregolarità della domanda pregiudica l’ammissione alle prove d’esame e quindi il rilascio della patente

Requisiti del richiedente

  • Residenza nel Comune di Sesto Fiorentino
  • Solo per i cittadini non UE, permesso di soggiorno in corso di validità
  • Compimento della maggiore età
  • Conseguimento della licenza media inferiore come titolo di studio minimo necessario
  • Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali ostativi al rilascio della patente
  • Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
  • Non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia.

Documentazione da presentare

  • Modulo per rilascio patente gas tossici
  • Documento di riconoscimento con foto in corso di validità. Non necessario se il richiedente sottoscrive digitalmente la pratica
  • Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUAP a favore del Comune di Sesto Fiorentino e della ASL Toscana Centro
  • N. 2 marche da bollo da € 16,00: una da applicare sulla domanda di revisione, l’altra sulla patente (se rilasciata)

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Dal 1 agosto 2019 la tariffa ASL è così variata “rilascio del certificato di idoneità  per l’abilitazione impiego di Gas Tossici  € 103.00 codice prestazione Z44”.

Tempi

Si avverte che il tempo necessario al Comune per l’istruttoria ai fini della revisione è di 30 (trenta) giorni a partire dal momento in cui la ASL Toscana Centro comunica l’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione.

Modalità di fruizione

Trasmissione tramite PEC all’indirizzo ucmlunigiana@postacert.toscana.it

Normativa di riferimento

  • Regio Decreto 09/01/1927 n. 147 e successive modificazioni;
  • D.P.R. 24/07/1977 n. 616;
  • Legge 23/12/1978 n. 833;
  • Legge Regionale Toscana 22/02/2000 n. 16, art.4;
  • Delibera Giunta Regionale Toscana 28/03/2000 n. 388.
  •  comma 3 dell’art. 42, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 come convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

13 Maggio 2024, 08:15