Noleggio senza conducente
Descrizione
Si considera noleggio senza conducente l’attività nella quale un’azienda (locatore), dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del cliente (locatario), per le esigenze di quest’ultimo, un veicolo. Si individuano per veicoli quelli definiti dall’art. 46 del Codice della Strada e classificati dall’art. 47 dello stesso Codice. Tuttavia, fra i veicoli muniti di carta di circolazione possono essere adibiti a noleggio (locazione senza conducente) solo quelli previsti dall’art. 84 del Codice della Strada. Possono essere destinati alla locazione senza conducente:a) veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;b) veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
Sulla base di quanto sopra, varie tipologie di veicoli possono essere adibiti a noleggio: biciclette, autovetture, veicoli per il trasporto promiscuo, autocaravan, veicoli ad uso speciale ed adibiti al trasporto di cose, etc.
L’attività di noleggio senza conducente può essere svolta in modalità esclusiva o come attività accessoria (es. carrozzerie o officine che forniscono auto di cortesia) e deve essere esercitata direttamente dal titolare, che può comunque avvalersi di un rappresentante di licenza.
I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell’attività. Lo svolgimento dell’attività è effettuato in una determinata sede, pertanto, laddove l’interessato intenda aprire più punti di offerta del servizio, saranno necessarie più SCIA (Segnalazione Certificata di inizio Attività)
Modalità di richiesta
SCIA da presentare tramite portale STAR, attivando la voce 77.11 – NOLEGGIO DI AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI LEGGERI – avvio
Requisiti del richiedente
Requisiti oggettivi
Locali conformi alla normativa urbanistico – edilizia, igienico sanitarie, ambientali (es: scarichi non in pubblica fognatura di acque reflue non domestiche), di prevenzione incendi – laddove necessario; proprietà o disponibilità (leasing o usufrutto) dei veicoli da noleggiare; disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento dell’attività. I veicoli destinati a noleggio senza conducente devono essere muniti di carta di circolazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 30 aprile 1992, n° 285.
Requisiti soggettivi morali
Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, riportate nell’Allegato 1 del dlgs. 8 agosto 1994 n. 490; tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.
Iter procedura
Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell’attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Costi
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Tempi
La SCIA è ad efficacia immediata
Normativa di riferimento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 481
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
9 Maggio 2024, 10:16