Autoriparatori

Descrizione

L’attività di autoriparazione consiste in qualsiasi intervento di sostituzione, modificazione e ripristino di componenti di veicoli a motore, nonché di installazione di impianti e componenti fissi. Queste le attività di autoriparazione, che possono essere esercitate sia in forma individuale sia in forma societaria:

  • meccatronico
  • carrozziere
  • gommista

Non rientrano nell’attività di autoriparazione: – l’autolavaggio – il rifornimento di carburante – la sostituzione dei filtri olio/aria, la sostituzione di olio e altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.

 

Modalità di richiesta

Tramite portale STAR

Documentazione da presentare

Per avvio attività presentare SCIA UNICA

Selezionare la voce G – COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO – 45R – INTERMEDIARI DEL COMMERCIO ALL’INGROSSO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI – 45.2 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI – 45.20.01R – AUTORIPARATORE (compresa riparazione di ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose) – Avvio

Allegare:

  • Procura speciale (se necessario)
  • Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti morali da parte dei soci
  • Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti morali e professionali da parte del direttore tecnico
  • documentazione relativa all’impatto acustico

 

In caso di officine di riparazione veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie con superfice coperta superiore a 300 mq oppure officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti è necessario presentare anche la SCIA antincendio.

In caso di utilizzo di impianti a circolo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti sarà necessario presentare la relativa pratica ambientale come ad esempio autorizzazione a carattere generale per le emissioni in atmosfera oppure l’Autorizzazione Unica ambientale AUA.. In questo ultimo caso si applica il regime di SCIA condizionata

Per subentro in attività già avviata

Selezionare la voce G – COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO – 45R – INTERMEDIARI DEL COMMERCIO ALL’INGROSSO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI – 45.2 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI – 45.20.01R – AUTORIPARATORE (compresa riparazione di ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose) – subingresso

Per variazione responsabile tecnico

Selezionare la voce G – COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO – 45R – INTERMEDIARI DEL COMMERCIO ALL’INGROSSO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI – 45.2 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI – 45.20.01R – AUTORIPARATORE (compresa riparazione di ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose) – variazione

ed attivare l’endo-procedimento variazione responsabile tecnico – 45.20.01R – Autoriparatore (compresa riparazione di compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose)

allegare dichiarazioni del possesso requisiti morali e professionali (la modulistica si trova sul portale STAR all’interno della voce “Modulistica preliminare”)

Iter procedura

  • In caso di SCIA unica l’attività può essere esercitata immediatamente
  • In caso di SCIA condizionata l’attività può essere avviata solo dopo il rilascio dell’autorizzazione

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Normativa di riferimento

  • L 122/1992  (autoriparatori)
  • L 447/1995 (acustica)
  • DPR 151/2011 allegato I voci 53 e 54 (antincendio)
  • DPR 59/2013 (AUA ed emissioni)
  • DLGS 222/2016 tabella A voci 89 e 90

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

9 Maggio 2024, 10:15