Apicoltura imprenditoriale

Descrizione

L’apicoltura imprenditoriale, considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, è la conduzione zootecnica delle api per la produzione dei seguenti prodotti freschi: miele, cera d’api, pappa reale, polline, veleno d’api, api, api regine, idromele e aceto di miele; prodotti primari e come tali soggetti alle disposizioni di cui all’Allegato I al Regolamento CE n. 852/2004.

È esclusa la produzione di prodotti post-primari (miele liofilizzato, confetture a base di miele, polline essiccato, pappa reale liofilizzata, propoli lavorato, idromele, aceto di miele), la mescolanza dei prodotti primari tra loro (miele e propoli, miele e pappa reale, miele e polline) e il confezionamento di prodotti composti (miele e frutta secca); prodotti soggetti tutti alle disposizioni di cui all’Allegato II al Regolamento CE n. 852/2004.

L’attività può essere svolta mantenendo gli alveari in una collocazione fissa o spostandoli (nomadismo) in zone di pascolo, anche di proprietà altrui e/o in altri Comuni.

Devono interfacciarsi, in modalità telematica, con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):

  •     gli imprenditori apistici, cioè coloro che intendono avviare l’apicoltura con finalità commerciale, che a Sesto Fiorentino risiedono o vi hanno la sede legale della loro impresa apistica, per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
  •      gli imprenditori apistici per comunicazioni relative a variazioni soggettive all’attività d’impresa (sede legale, localizzazione edifici collegati all’attività presenti, numero di addetti o altro);
  •     gli apicoltori che a Sesto Fiorentino risiedono o vi hanno la sede legale della loro impresa apistica e che intendono, successivamente alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza della ASL ove ricade la collocazione indicata nella SCIA, per darne comunicazione (entro 10 giorni dalla installazione) ai servizi veterinari della ASL Toscana Centro.

Devono invece interfacciarsi con la ASL, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva (SISPC), direttamente o tramite delega a forme associate collegandosi al sito www.prevenzionecollettiva.toscana.it

  •     gli apicoltori non a titolo imprenditoriale, cioè coloro che intendono avviare un allevamento di api con finalità di autoconsumo;
  •     tutti gli apicoltori, imprenditori e non, per le comunicazioni relative a variazioni di natura strettamente sanitaria, ovvero nel numero, localizzazione, movimentazione degli apiari/alveari, censimento annuale.

 

Qualora l’esercizio dell’allevamento e delle fasi di smielatura, preparazione e conservazione di scorte e prodotti richieda la realizzazione di fabbricati, l’imprenditore apiario conduttore di un fondo rustico deve predisporre un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), la cui approvazione costituisce presupposto vincolante per il titolo edilizio. È fatta salva la realizzazione di manufatti temporanei o precari (es. serre) o altre opere, per le quali non è richiesta la preventiva approvazione del PAPMAA e il cui regime autorizzativo è disciplinato dal regolamento attuativo per le zone rurali e dagli strumenti urbanistici comunali.

Modalità di richiesta

L‘esercizio dell’apicoltura come attività imprenditoriale è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUAP competente sulla sede legale dell’impresa o sulla residenza della persona fisica responsabile dell’impresa apistica, in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 01.49.03.

Requisiti del richiedente

Requisiti oggettivi morali

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente

 

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

 

Requisiti oggettivi

I locali devono avere destinazione d’uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia ed essere conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico, anche per quanto riguarda gli impianti tecnici, gli arredi e le attrezzature.

Documentazione da presentare

  • modulo regionale in standard 2 di SCIA per avvio di attività di apicoltura, scaricabile come codice attività 01.49.03 tra gli endoprocedimenti “a – agricoltura, silvicoltura e pesca
  • ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUAP a favore del Comune di Sesto Fiorentino
  • documento di riconoscimento in corso di validità
  • autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla  normativa antimafia
  • planimetria dei locali di laboratorio/smieleria (se non consorziali) e di deposito (dedicato o temporaneo) in scala 1:100, firmata da un tecnico abilitato, con indicazione delle dimensioni, altezze, superfici aeroilluminanti, destinazioni d’uso, attrezzature, fosse biologiche o altri impianti di depurazione dei reflui
  • relazione tecnica dettagliatamente descrittiva dell’attività esercitata (laboratorio/smieleria e/o deposito)
  • solo per i cittadini non UE, permesso di soggiorno in corso di validità
  • solo se il soggetto che inoltra l’istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell’Art. 1392 C.C., firmata in autografo dal dichiarante con allegata copia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità e controfirmata digitalmente dal procuratore.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Tempi

La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 c. 3 L. 241/1990.

Normativa di riferimento

  • Regolamento CE n. 852/2004
  • Legge n. 313/2004 “Disciplina dell’apicoltura”
  • Legge Regione Toscana n. 21/2009 “Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura”, come modificata dalla L.R. 69/2012
  • Decreto Regione Toscana – Direzione Generale Sviluppo Economico – Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo Rurale – Settore Produzioni Agricole Zootecniche, 3 dicembre 2009, n. 6161
  • Regione Toscana – Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria – nota esplicativa sulla L.R. 21/2009 e sua applicazione con le modalità telematiche a disposizione dei cittadini

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

13 Maggio 2024, 08:24