Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona
Descrizione
Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 82/2009, i soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, che erogano servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona, nonché gli operatori individuali che erogano servizi di assistenza domiciliare possono presentare istanza di accreditamento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione dei Comuni nel cui territorio hanno la sede operativa o presso il quale sono domiciliati (nel caso degli operatori individuali). L’accreditamento rilasciato dall’Unione di Comuni non ha scadenza e permette di conseguire l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio-sanitarie per conto degli enti pubblici competenti su tutto il territorio regionale (art. 2 L.R. 82/2009).
I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona disciplinati dalla L.R. 82/2009 sono:
- Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività̀ socio assistenziale;
- Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività socio sanitaria per non autosufficienti;
- Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività̀ socio educativa;
- Assistenza domiciliare erogata da operatore individuale (badante);
- Altri servizi alla persona (es: Unità di strada, Telesoccorso e/o Teleassistenza, Distribuzione pasti e/o Lavanderia a domicilio, Servizio di prossimità per il supporto alla domiciliarità, Trasporto sociale, ecc.).
Modalità di richiesta
Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali (badanti)
Requisiti del richiedente
I requisiti specifici per l’accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona di cui all’art. 7 della L.R. 82/2009 sono indicati nel Regolamento 11 agosto 2020, 86/R e nella Deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2021, n. 245 e ss.mm.ii.
Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni i requisiti richiesti fanno riferimento a:
- Elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell’ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;
- Modalità̀ di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.
Per gli altri servizi alla persona i requisiti richiesti fanno riferimento a:
- Elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità̀ di erogazione dei servizi;
- Elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l’appropriatezza e l’adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità̀ di esigenze eterogenee fra loro;
- Modalità̀ di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.
Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali (badanti) i requisiti richiesti fanno riferimento a:
- Dati anagrafici dell’operatore;
- Formazione ed esperienze in campo assistenziale. L’operatore è in possesso di un attestato di formazione in campo assistenziale o è in grado di dimostrare una esperienza professionale in campo assistenziale di almeno tre mesi o è attualmente in possesso di un rapporto di lavoro in campo assistenziale regolarmente iscritto all’Inps.
Documentazione da presentare
La modulistica da compilare e allegare alla domanda è reperibile direttamente sul portale STAR, conseguentemente all’attivazione del relativo procedimento.
Iter procedura
Ai soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, nonché agli operatori individuali che presentano istanza di accreditamento, una volta verificata la regolarità formale della domanda, viene trasmessa una ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza con contestuale attestazione di accreditamento, che decorre dalla data di deposito della documentazione.
Costi
Tempi
30 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza
Informazioni
Verifica dell’attività svolta
Normativa di riferimento
L.R. 24 febbraio 2005, n. 41;
L.R. 28 dicembre 2009, n. 82;
D.P.G.R. 11 agosto 2020, n. 86/R;
D.G.R. 15 marzo 2021, n. 245 e ss.mm.ii.
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.lgs. 104/2010. In alternativa, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
29 Ottobre 2024, 09:30