Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona

Descrizione

Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 82/2009, i soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, che erogano servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona, nonché gli operatori individuali che erogano servizi di assistenza domiciliare possono presentare istanza di accreditamento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione dei Comuni nel cui territorio hanno la sede operativa o presso il quale sono domiciliati (nel caso degli operatori individuali). L’accreditamento rilasciato dall’Unione di Comuni non ha scadenza e permette di conseguire l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio-sanitarie per conto degli enti pubblici competenti su tutto il territorio regionale (art. 2 L.R. 82/2009).

I servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona disciplinati dalla L.R. 82/2009 sono:

  • Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività̀ socio assistenziale;
  • Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività socio sanitaria per non autosufficienti;
  • Assistenza domiciliare erogata da organizzazioni per attività̀ socio educativa;
  • Assistenza domiciliare erogata da operatore individuale (badante);
  • Altri servizi alla persona (es: Unità di strada, Telesoccorso e/o Teleassistenza, Distribuzione pasti e/o Lavanderia a domicilio, Servizio di prossimità per il supporto alla domiciliarità, Trasporto sociale, ecc.).

Modalità di richiesta

L’istanza di accreditamento deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente per via telematica, tramite il portale regionale STAR.
Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona erogati da organizzazioni
Una volta scelto il codice attività “88.10R – Servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (Art.7 LR 82/2009)”, è necessario selezionare l’opzione “Accreditamento” e compilare la modulistica proposta.

Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali (badanti)

Una volta scelto il codice attività “88.11R – Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali – Assistente familiare”, è necessario selezionare l’opzione “Accreditamento” e compilare la modulistica proposta.

Requisiti del richiedente

I requisiti specifici per l’accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona di cui all’art. 7 della L.R. 82/2009 sono indicati nel Regolamento 11 agosto 2020, 86/R e nella Deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2021, n. 245 e ss.mm.ii.
Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni i requisiti richiesti fanno riferimento a:

  • Elementi organizzativi, di professionalità ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell’ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori;
  • Modalità̀ di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali.

Per gli altri servizi alla persona i requisiti richiesti fanno riferimento a:

  • Elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità̀ di erogazione dei servizi;
  • Elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l’appropriatezza e l’adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualità̀ di esigenze eterogenee fra loro;
  • Modalità̀ di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

Per i servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali (badanti) i requisiti richiesti fanno riferimento a:

  • Dati anagrafici dell’operatore;
  • Formazione ed esperienze in campo assistenziale. L’operatore è in possesso di un attestato di formazione in campo assistenziale o è in grado di dimostrare una esperienza professionale in campo assistenziale di almeno tre mesi o è attualmente in possesso di un rapporto di lavoro in campo assistenziale regolarmente iscritto all’Inps.

Documentazione da presentare

La modulistica da compilare e allegare alla domanda è reperibile direttamente sul portale STAR, conseguentemente all’attivazione del relativo procedimento.

Iter procedura

Ai soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, nonché agli operatori individuali che presentano istanza di accreditamento, una volta verificata la regolarità formale della domanda, viene trasmessa una ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza con contestuale attestazione di accreditamento, che decorre dalla data di deposito della documentazione.

In virtù dell’art. 7, co. 5, della L.R. 82/2009, così come novellato a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 45/2023, il comune istituisce l’elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento, nonché di diffusione alle istituzioni interessate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di promuovere l’incontro tra domanda ed offerta di assistenza da parte degli operatori individuali.
L’elenco contiene i dati anagrafici (ragione sociale o nome e cognome), i riferimenti dell’istanza accreditamento e, per gli operatori individuali che hanno espressamente consentito, il numero di telefono/cellulare e l’indirizzo e-mail.
La possibilità di esprimere l’autorizzazione nei confronti del comune ad utilizzare i propri riferimenti telefonici ed e-mail è stata implementata sul Sistema telematico di accettazione regionale (STAR) solo agli inizi del mese di dicembre 2023. Gli operatori individuali che hanno presentato istanza di accreditamento precedentemente e che volessero esprimere il consenso affinché tali dati vengano inseriti nel suddetto elenco debbono presentare una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), utilizzando il portale telematico STAR. Una volta scelto il codice attività “88.11R – Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatori individuali”, è necessario selezionare l’opzione “Variazione”, attivare l’endoprocedimento “OPERATORI INDIVIDUALI – Aggiunta dati di contatto MOD 5” e infine compilare la modulistica proposta.
L’elenco aggiornato degli operatori accreditati è consultabile nella sezione “Allegati”.

Costi

Due marche da bollo da € 16,00, una per l’istanza e l’altra per il rilascio dell’atto di accreditamento, da presentare congiuntamente e assolte mediante annullamento e conservazione degli originali. I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Tempi

30 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza

Informazioni

Verifica dell’attività svolta

Servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona erogati da organizzazioni 
I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 82/2009, effettuano la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori previsti dalla D.G.R. n. 245/2021 e ss.mm.ii. La verifica deve essere compiuta entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione, entro il medesimo termine, a pena di decadenza dell’accreditamento, è trasmessa al Comune in modalità telematica, tramite il portale STAR, ai fini del controllo in ordine al mantenimento dei requisiti prescritti.
A tal proposito, una volta selezionato il codice attività “88.10R – Servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (Art.7 LR 82/2009)”, è necessario selezionare l’opzione “Accreditamento”, attivare l’endoprocedimento specifico per ogni diversa tipologia di servizio e compilare la modulistica proposta.
Servizi di assistenza domiciliare erogati da operatore individuale
Gli operatori individuali non debbono effettuare la verifica dell’attività svolta e, pertanto, restano accreditati fino alla rinuncia e/o alla cancellazione per mancanza di requisiti.

Normativa di riferimento

L.R. 24 febbraio 2005, n. 41;
L.R. 28 dicembre 2009, n. 82;
D.P.G.R. 11 agosto 2020, n. 86/R;
D.G.R. 15 marzo 2021, n. 245 e ss.mm.ii.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.lgs. 104/2010. In alternativa, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

29 Ottobre 2024, 09:30