Noleggio veicoli con conducente – NCC

Descrizione

L’attività di noleggio con conducente (NCC), costituisce una tipologia di servizio pubblico non di linea finalizzato al trasporto collettivo o individuale di persone per mezzo di autovettura.

È competenza del Comune l’attività di noleggio con conducente fino a 9 posti. Si tratta di una delle attività per le quali è ancora previsto un contingente numerico ed è, quindi, subordinata al rilascio di apposita autorizzazione.

La prestazione del servizio di noleggio con conducente non è obbligatoria ed è rivolta a un’utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione, definendo orario, itinerario e corrispettivo del servizio senza limiti territoriali, fatta salva la possibilità di concordare, durante il viaggio, condizioni diverse da quelle originariamente pattuite. Per sede del vettore deve intendersi una rimessa adibita allo stazionamento del mezzo, situata nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione, della quale il vettore deve avere la disponibilità.

Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni, il trasporto può concludersi anche fuori del territorio italiano.

Ulteriore rimessa nel territorio dell’area metropolitana

Ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge del 15/01/1992 – N. 21 “E’ possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti“.

Il vettore che intende avvalersi di quanto sopra dovrà darne comunicazione, da lui sottoscritta digitalmente,  al SUAP tramite il portale STAR seguendo il percorso sotto indicato

  1. H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
  2. 49 – TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
  3. 49.32.02 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  4. Altri adempimenti amministrativi

dovrà quindi essere allegata una comunicazione sottoscritta digitalmente dal vettore (o da un intermediario munito di una valida procura speciale) con cui saranno comunicati:

  • i dati del titolare della licenza NCC
  • l’esatta ubicazione di ogni ulteriore rimessa (comune, indirizzo, via e numero civico, dati catastali).

Requisiti del richiedente

L’esercizio del servizio di NCC è consentito ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:

  • patente di guida e dalla carta di qualificazione del conducente previsa dal Codice della Strada;
  • requisiti morali ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (TULPS);
  • iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la provincia di Firenze, previsto dalla normativa vigente.

Per poter esercitare il servizio è necessario, inoltre, avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo per il quale è richiesta l’autorizzazione ed avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa.

Documentazione da presentare

Per il rilascio di autorizzazione per subentro, la modifica dell’attività per sostituzione veicoli, per sostituzione alla guida o per collaborazione familiare i documenti cd presentare sono quelli indicati sul portale comunale.

Iter procedura

In caso di partecipazione a bando pubblico, l’assegnazione delle autorizzazioni avviene nei termini definiti dal bando pubblico.

Informazioni

L’organico per il servizio di noleggio con conducente è stabilito dal Regolamento comunale nel numero di 10 autorizzazioni.

Avvertenze

Le autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami.

I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

E’ vietato il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del NCC con quella per l’esercizio del servizio taxi, anche se rilasciata da comuni diversi. In capo ad un medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC entro i limiti fissati dal Regolamento comunale.

Normativa di riferimento

  • Art. 86 T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773;
  • Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 06.05.1940 n. 635;
  • Legge  n. 21 del 15.01.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
  • Legge regione Toscana n. 67 del 06.09.1993 “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”;
  • “Regolamento per le attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti” approvato con D.C.C. n. 123 del 05.06.2003;
  • D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali”;
  • D.P.R. 311/2001, “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS”;
  • D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 Codice della Strada;
  • Regolamento comunale per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

9 Maggio 2024, 10:16