Pubblico spettacolo e trattenimento

Descrizione

I locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, con affluenza di pubblico.

Il termine “locale” ha un’accezione molto ampia comprensiva sia di spazi all’interno di edifici sia di aree all’aperto o al chiuso ove si svolga una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento. Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, ma anche stadi, campi sportivi e luoghi per spettacolo o divertimento dove si presentano al pubblico, in luogo all’aperto, spettacoli o manifestazioni sportive.

I locali di pubblico spettacolo richiedono la verifica di agibilità di cui all’art. 80 TULPS.

La verifica di agibilità ex art. 80 TULPS può essere contenuta o in una relazione di asseveramento da parte di tecnico abilitato, oppure in un verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, secondo quanto stabilito dal D. P. R. 311/2001.

L’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo, vale a dire la manifestazione di un pubblico spettacolo all’interno di un locale o luogo, può essere “autorizzata” in modo definitivo oppure temporaneo.

È “autorizzata” in modo definitivo, ad esempio, l’attività di pubblico spettacolo di un teatro per rappresentazioni teatrali: in un teatro che, previa verifica di agibilità ex art. 80 TULPS, ha ottenuto una autorizzazione all’esercizio attività di pubblico spettacolo consistente in rappresentazioni teatrali, queste ultime possono essere realizzate in modo continuativo.

Assumono, invece, carattere temporaneo quelle manifestazioni di pubblico spettacolo, realizzate per uno o più giorni, in luoghi aperti o chiusi, per le quali di volta in volta deve essere verificata l’agibilità del luogo “allestito” per la realizzazione dell’evento.

Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, nel caso di attività di pubblico spettacolo autorizzate in modo definitivo, siamo sempre in presenza di autorizzazione.

Nel caso di attività di pubblico spettacolo temporanee (manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo), può essere sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oppure sarà necessaria un’autorizzazione, a seconda dei casi.

È sufficiente la SCIA in caso di manifestazione con presenza di pubblico inferiore a 200 persone che si concluda entro le ore 24.00 del giorno di svolgimento.

È invece necessaria l’autorizzazione nei seguenti casi:

  •     Manifestazione temporanea svolta in luoghi o locali con capienza inferiore alle 200 persone, ma che superi le ore 24.00;
  •     Luoghi o locali con capienza superiore alle 200 persone.

>>> SCIA – PROROGATI I TERMINI PER SPETTACOLI DAL VIVO AL 31 DICEMBRE 2024 <<<

Nella GU n. 303 del 30/12/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 – Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe 2024) che, all’articolo 7 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonchè le proiezioni cinematografiche che si svolgono in orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 01:00 del giorno seguente, destinati a un massimo di 2.000 spettatori (il Milleproroghe 2024 ha elevato la soglia da 1.000 a 2.000 spettatori), è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle previste dichiarazioni, oltre da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell’Interno con il D.M. 19 agosto 1996. Sono esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. Non sarà più necessario acquisire il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Modalità di richiesta

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

La domanda di autorizzazione o la SCIA, unitamente alla necessaria documentazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale utilizzando i seguenti codici attività:

  • 90.04.0 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 90.04.02R – Concerti
  • 93.29.1 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili
  • 93.29.9 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
  • 94.9 – Attivita’ di altre organizzazioni associative

 

Per attività di pubblico spettacolo temporaneo deve essere utilizzato esclusivamente il codice attività 90.04.04R.

Per quanto riguarda lo spettacolo viaggiante, si rimanda alla specifica scheda.

In caso di subingresso, cessazione ed altre comunicazioni relative ad attività di pubblico spettacolo autorizzata in modo permanente deve essere presentata specifica comunicazione attraverso il Portale Regionale STAR selezionando la specifica tipologia di comunicazione presente all’interno dei codici attività 90.04.0 – 90.04.02R – 93.29.1 – 93.29.9.

Per le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo – SCIA o per la domanda di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo temporanea che si svolga su area pubblica è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione congiuntamente alla domanda di occupazione di suolo pubblico (vedi “Modulistica”) esclusivamente attraverso la procedura on-line del Portale telematico regionale, seguendo le indicazioni contenute in Invio telematico delle Scia per le Attività Produttive con il Portale Regionale, codice attività 90.04.04R – 94.9.

Requisiti del richiedente

Requisiti soggettivi:

  •     Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (TULPS);
  •     Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.

 

Requisiti oggettivi:

  •     Disponibilità dei luoghi dove si svolgerà l’attività;
  •     Destinazione d’uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio (nel caso di richiesta di agibilità definitiva di un locale);
  •     Conformità alla normativa antincendio (D. P. R. 151/2011).

Documentazione da presentare

Per attività di pubblico spettacolo soggetta ad autorizzazione (elenco non esaustivo):

  •     Modello di domanda di autorizzazione all’esercizio di locale di pubblico spettacolo;
  •     Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria SUAP;
  •     Programma dettagliato dell’evento;
  •     Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga, oppure domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea;
  • Documentazione necessaria ai fini dell’esame del progetto da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ovvero relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  •     Se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l’istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale così come presente all’interno del portale telematico STAR nella sezione “Modulistica preliminare”;
  •     Per i cittadini non UE, copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto;
  • Planimetria in scala 1:100 corredata di piano di emergenza;
  • Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
  • Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
  • Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato;

 

Per attività temporanee di pubblico spettacolo soggette a SCIA (elenco non esaustivo):

  •      Relazione tecnica asseverata di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, (asseverazione tecnica);
  •     Planimetria in scala 1:100 corredata di piano di emergenza;
  • Comunicazione di attività rumorosa temporanea, oppure autorizzazione in deroga, oppure domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea;
  •     Collaudo del palco e delle strutture allestite in corso di validità;
  •     Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici, rilasciata da ditta installatrice/tecnico;
  •     Dichiarazione di corretto montaggio redatta da tecnico abilitato.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

  • Marca da bollo pari all’importo vigente, da apporre su tutti i modelli di domanda, scannerizzandola in modo tale che sia ben leggibile il numero identificativo.
  • Marca da bollo pari allo stesso importo, andrà successivamente apposta sull’atto di autorizzazione al momento della consegna.

Tempi

La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l’attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.

Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l’amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell’articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.

L’autorizzazione è, invece, l’atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l’amministrazione comunale esprime la volontà che l’attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l’istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.

La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.

Disciplinare operativo in materia di eventi di pubblico spettacolo

Il disciplinare operativo in materia di eventi di pubblico spettacolo è stato approvato con la delibera n. 28 del 24 marzo 2022

Normativa di riferimento

  • TULPS, R. D. 773 del 18/06/1931, articoli 68, 69 e 80;
  • Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 635 del 06/05/1940;
  • D. Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
  • D.P.R. 311/2001 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS”;
  • L. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
  • D.P.G.R. n. 2/R del 08/01/2014 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
  • D. P. R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”;
  • L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

30 Luglio 2024, 09:33