Strutture sanitarie e studi medici
Descrizione
Adeguamento ai requisiti di autorizzazione – nuova scadenza 02/11/2021
Entro il 30 settembre 2021, le strutture pubbliche e private e gli studi professionali, devono adeguare i propri requisiti di autorizzazione all’esercizio (e quelli aziendali dell’accreditamento), a seguito delle modifiche, introdotte dal Dpgr.90/R del 16 settembre 2020, al Regolamento 79/R del 17 novembre 2016.
Gli studi autorizzati o in possesso di Dichiarazione Inizio Attività (DIA) o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e le strutture sanitarie in possesso di autorizzazione, dovranno presentare il modello relativo all’adeguamento ai nuovi requisiti (modello 8) al Comune presso cui ha sede lo studio o la struttura, tramite il portale telematico regionale STAR: http://www.suap.toscana.it/star, utilizzando l’endoprocedimneto RT 64.01 – Dichiarazione sostitutiva adeguamento nuovi requisiti (MOD 8).
Per l’adeguamento ai nuovi requisiti non sono previsti oneri regionali da pagare (si applicano solo i diritti di istruttoria SUAP).
Il termine per la presentazione della dichiarazione di adeguamento ai nuovi requisiti è stato posticipato al 02/11/2021.
Medici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica senza refertazione per terzi (ex attività libera) – nuova scadenza 02/11/2021
Il termine per la presentazione della SCIA semplificata è stato posticipato al 02/11/2021. La SCIA dovrà essere presentata al Comune presso cui ha sede lo studio o la struttura, tramite il portale telematico STAR – codice 86.21.01R.
Gli oneri previsti per la presentazione della Scia ammontano a euro 300.
Strutture sanitarie private
Per poter esercitare la propria attività sanitaria, ogni soggetto privato deve avere un’autorizzazione obbligatoria che garantisca il possesso dei requisiti minimi. Sono oggetto di autorizzazione: a) l’apertura; b) l’ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell’attività; c) l’ampliamento e la riduzione dei locali, nonché le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformità della struttura ai requisiti d) il trasferimento in altra sede. Per ampliamento dell’attività, si intende un aumento del numero di posti letto o l’avviamento di attività sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte. Per trasformazione dell’attività, si intende la modifica di attività sanitarie già autorizzate.
Studi professionali
La LR n. 51/2009 e il regolamento n.79/2016 stabiliscono che siano soggetti ad autorizzazione anche gli studi professionali “medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni chirurgiche, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, nonchè procedure di diagnostica strumentale non complementare all’attività clinica con refertazione per terzi”. Il regolamento introduce criteri di distinzione fra prestazioni invasive e prestazioni a minore invasività. Sulla base di questa distinzione vengono individuati gli studi soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Sono oggetto di autorizzazione o di SCIA a) l’apertura; b) l’ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell’attività; c) l’ampliamento e la riduzione dei locali, nonché le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformità dello studio ai requisiti d) il trasferimento in altra sede.
Studi associati e le società tra professionisti di altre professioni sanitarie
Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nel caso non intendano richiedere l’accreditamento istituzionale, mentre sono soggetti ad autorizzazione nel caso intendano richiederlo.
La SCIA o la richiesta di autorizzazione per studio autorizzato, devono essere presentati al Comune presso cui ha sede lo studio o la società, tramite portale telematico STAR – codici 86.21.02R, 86.22.10R, 86.22.11R
Gli oneri regionali previsti per la presentazione della SCIA ammontano a euro 300, mentre per la richiesta di autorizzazione per studio autorizzato ammontano a euro 400.
Per informazioni e chiarimenti è possibile consultare le seguenti schede predisposte da Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/-/adeguamento-ai-requisiti-di-autorizzazione-e-accreditamento
https://www.suap.toscana.it/dpgr90-r
Che differenza c’è fra lo studio medico e l’ambulatorio/struttura sanitaria? (fonte: Ordine dei Medici della Provincia di Firenze)
Nello studio medico prevale l’apporto del professionista rispetto ad ogni altro fattore produttivo, mentre per ambulatorio si intende un ambiente in cui esiste una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi assimiliabile al concetto di impresa, per cui l’apporto del professionista è soltanto uno degli elementi che ne fanno parte. Al concetto di ambulatorio è assimilabile quello di “struttura sanitaria”, intesa come organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell’impresa.
Modalità di richiesta
Tramite portale STAR
Requisiti del richiedente
I requisiti sono indicati nella LRT 51/2009, nel DPGR 79/2016 e nelle norma collegate. Per gli studi medici/odontoiatrici il titolare deve essere in possesso della relativa abilitazione professionale e dell’iscrizione all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri.
Documentazione da presentare
La documentazione da presentare è indicata nella modulistica che viene proposta dal portale STAR una volta attivato l’endo procedimento relativo. L’elenco degli endo procedimenti da attivare è contenuto nel file allegato “Elenco endo procedimenti per strutture sanitarie o studi medici”
Iter procedura
In caso di istanza di autorizzazione o di SCIA il Comune richiede un parere al Gruppo Tecnico Regionale di Verifica ed al Servizio Edilizia; a seguito del rilascio del parere positivo viene rilasciato l’atto autorizzatorio. In caso di SCIA l’attività può essere iniziata immediatamente, salvo richiesta di conformazione da parte del Comune.
Costi
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Tempi
- Istanza di autorizzazione 90 giorni, salvo necessità di acquisire parere di compatibilità dispetto al fabbisogno regionale
- SCIA, efficacia immediata
Avvertenze
Per l’apertura o l’ampliamento di alcune tipologie di strutture, discipline e unità di raccolta, individuate dall’allegato 1 della DGR n.1141/2014, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla preventiva verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale che il Comune o, nei casi previsti, il soggetto interessato, acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale. Le tipologie interessate sono:
- le strutture di ricovero ospedaliero e le strutture residenziali
- le strutture di genetica medica (laboratori di genetica medica e servizio clinico di genetica medica)
- la disciplina di radioterapia, la disciplina di medicina nucleare (compresa la P.E.T o altra alta tecnologia)
- le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.
Per le apparecchiature di risonanza magnetica, in quanto disciplinate dal DPR 8 agosto 1994 n.542, la domanda di compatibilità dell’installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale resta in capo al legale rappresentante della struttura sanitaria in cui devono essere installate.
Al momento di presentazione dell’istanza di autorizzazione il soggetto interessato può manifestare la volontà di procedere successivamente alla domanda di accreditamento, subordinato alla preventiva verifica di funzionalità
In caso affermativo il Comune o, nei casi previsti, il soggetto interessato, acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale sia il parere di compatibilità che di funzionalità.
Normativa di riferimento
- LR Toscana 51/2009
- DPGR 79/2016
- DGR 1141/2014 (verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale)
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
13 Maggio 2024, 08:18