Commercio imprenditori agricoli

Descrizione

L’imprenditore agricolo è colui che esercita una delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo,
  • selvicoltura,
  • allevamento di animali e attività connesse

dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (Art. 2135 el Codice Civile).

L’ammontare dei ricavi dai prodotti non provenienti direttamente dalla propria azienda nell’anno solare precedente non deve essere superiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali e a € 4 milioni per le società. Nel rispetto di quanto sopra e le norme commerciali, è possibile vendere anche prodotti derivanti da altre aziende agricole.
Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende purché sia rispettata la normativa vigente in materia di igiene e sanità.
La vendita diretta può essere effettuata:

  • su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola
  • in locali aperti al pubblico
  • tramite commercio elettronico
  • in forma itinerante
  • su area pubblica, dopo aver ottenuto l’assegnazione del posteggio
  • in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

 

Modalità di richiesta

  • Per la vendita su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, e in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali non è previsto l’invio di alcuna comunicazione.
  • Per la vendita in forma itinerante, tramite commercio elettronico, in locali aperti al pubblico, su area pubblica è necessario inviare una comunicazione tramite portale STAR, Codice attività 47.10.1R al SUAP del Comune di Sesto Fiorentino, se la residenza o la sede legale della società è ubicata nel territorio comunale.

 

Requisiti del richiedente

  • Possesso dei requisiti morali e antimafia, così come previsto dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e dal DPR 252 del 3 giugno 1998, che potrà essere resa direttamente sull’istanza.
  • L’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 in qualità di imprenditori agricoli.
  • Non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna

 

Documentazione da presentare

  • La modulistica è presente sul portale STAR.
  • Notifica Sanitaria, per il commercio dei prodotti del settore alimentare, che può essere inserita come Endoprocedimento della pratica di Commercio da parte degli imprenditori agricoli, attivando il Codice STAR ASL 90.

 

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

 

Tempi

L’inizio dell’attività può essere contestuale all’invio della comunicazione.

Normativa di riferimento

  •  L.R. 62/2018 – Codice del Commercio;
  • Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

13 Maggio 2024, 08:24