Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture nel settore non alimentare

Descrizione

Si tratta dell’attività di vendita di prodotti al dettaglio, nel settore non alimentare, mediante apparecchi automatici, esercitata in esercizi già abilitati o in altre strutture.  Corrisponde a porzione di quanto descritto al punto 1.11.3 nella Sezione I della Tabella “A” allegata al D.Lgs. 222/2016 (cosiddetto “Madia 2”).

La SCIA di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica viene presentata per l’avvio dell’esercizio. Per avvio si intende l’apertura di un’azienda che svolgerà l’attività di commercio/somministrazione attraverso l’utilizzo di distributori automatici.

L’apparecchio automatico, come definito dall’Accordo del 29.04.2010 fra Governo e Regioni, non è uno stabilimento ma solo un “bene strumentale in capo (…) all’ impresa che svolge servizio di ristoro”.

Il SUAP territorialmente competente è quello della sede legale dell’impresa o altro, a discrezione  dell’imprenditore, non essendo dovuta alcuna SCIA per l’installazione degli apparecchi. 

Modalità di richiesta

Per l’avvio di un’attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici in esercizi già abilitati o in altre strutture nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l’attività può essere avviata immediatamente.

Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

E’ sufficiente la sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.93.1R.

Per il subingresso in un’attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici  in esercizi già abilitati o in altre strutture nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.

E’ sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.93.1R.

Per la cessazione di un’attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici in esercizi già abilitati o in altre strutture nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto con la presentazione al SUAP.

E’ sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.93.1R.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 114/1998, art. 17 e art. 26 comma 5
D.Lgs. 59/2010, art. 67, comma 1
L.R. 28/2005
Reg. 852/2004/CE

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

3 Maggio 2024, 13:20