Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Descrizione
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore.
Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi.
Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i Comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale, dalle associazioni pro-loco o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica
- può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui si svolge
- non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori
- non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.
Gli enti del terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande – previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e notifica sanitaria alimentare (Reg,CE/852/2004) – in deroga al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010..
Gli stand gastronomici devono essere completamente allestiti almeno 24 ore prima dell’inizio della manifestazione, per consentire lo svolgimento di eventuali sopralluoghi da parte della ASL (ART. 157 REG. IGIENE)
Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, durante le manifestazioni musicali e sportive all’aperto possono essere previste limitazioni o divieti alla somministrazione di alcolici.
Se la manifestazione è svolta su suolo pubblico, si deve ottenere dal Comune specifica concessione di occupazione di suolo pubblico e un’eventuale ordinanza di chiusura al traffico.
Modalità di richiesta
Per avviare un’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone, in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando il codice attività 56.401 R.
La modulistica unica nazionale per la presentazione delle istanze di somministrazione temporanea (così come recepita con Delibera Giunta Regionale 646/2017) è pubblicata all’interno del codice 56.401R, attivando il quale, selezionando “Avvio”, viene attivato di default l’endoprocedimento ASL 90 (Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004).
Le info in essi contenute costituiscono ciò che la modulistica nazionale prevede venga trasmesso all’ASL in fase di avvio.
L’attività è soggetta al rispetto delle disposizioni del D.P.G.R. 40/R/2006 , che definisce le modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale.
Per la somministrazione temporanea in eventi organizzati da enti del terzo settore il codice attività per STAR è 56.402R.
Requisiti del richiedente
Esclusi gli enti del terzo settore, l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è soggetta al possesso dei requisiti soggettivi morali di cui sotto e alla notifica sanitaria alimentare.
Requisiti soggettivi morali (ad esclusione degli enti del terzo settore):
non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia
art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001 = art.11 del Codice regionale del commercio
- Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. - Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:
possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative
Requisiti soggettivi professionali:
non sono necessari se si tratta di somministrazione svolta a favore di una cerchia determinata di soggetti e non al pubblico
Requisiti oggettivi:
l’attività non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.
Costi
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Avvertenze
Le attività di somministrazione e le occupazioni di suolo pubblico per finalità politiche durante il periodo della campagna elettorale sono disciplinate con Delibera della Giunta Comunale adottata di volta in volta.
Reclami ricorsi opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
31 Maggio 2024, 09:01