Somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e circoli aderenti o NON aderenti ad Enti di natura non commerciale

Descrizione

 

Nelle sedi delle associazioni e nei circoli privati che aderiscono ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno (es. ARCI, UISP, ACSI, ecc…), è possibile svolgere, direttamente o affidando in gestione a terzi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati.

La somministrazione può avvenire soltanto presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali e, prima di iniziare l’attività, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune.

Il tipo di attività consentita (es. preparazione e somministrazione di alimenti e bevande o sola somministrazione) è descritta nella comunicazione stessa.

 

Requisiti del richiedente

Per svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci occorre che il presidente pro-tempore dichiari:

  • requisiti di onorabilità indicati in modo specifico nel modulo unificato e standardizzato;
  • affiliazione ad ente o organizzazione nazionale avente finalità assistenziale riconosciuta dal Ministero dell’Interno;
  • locali dove avviene la somministrazione conformi alle norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal DM 564/92 e successive modificazioni;
  • di essere un’associazione senza scopo di lucro, secondo le disposizioni previste dall’articolo 148, commi 3, 5 e 8, del testo unico delle imposte sui redditi;
  • di possedere un atto costitutivo ed uno statuto registrati all’Agenzia delle Entrate o redatti con atto pubblico (del notaio) o scrittura privata autenticata da un notaio.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere affidata, in gestione temporanea, ad altro soggetto, previa stipula di un contratto di affitto di ramo d’azienda redatto da notaio o tramite scrittura privata autenticata dal notaio.

Con il D.P.R. 147/2012, di modifica del D.Lgs. 59/2010 – Direttiva Servizi, è stato chiarito che non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione ed il commercio indicati all’art. 71, qualora la somministrazione sia riservata ai propri soci, anche nel caso in cui la somministrazione si affidata ad una ditta esterna.

Iter procedura

Per iniziare l’attività di somministrazione ai soci di circoli privati, modificarla o trasferirla occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) l’apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.210 R.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

8 Maggio 2024, 13:15