Media struttura di vendita (negozio tra 301 a 2.500 mq) nel settore non alimentare
Descrizione
Si tratta dell’attività di commercio al dettaglio, svolta in locali con destinazione d’uso commerciale (Tc), con una superficie destinata alla vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e compresa tra mq 301 e 2.500 .
Per vendita al dettaglio, si intende l’attività svolta da chi, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, su area privata in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature vetrine cabine di prova, casse e simili e le aree di esposizione della merce se accessibili alla clientela, anche se poste oltre le casse, purché collegate funzionalmente e direttamente all’unità immobiliare dell’esercizio stesso, compresi gli interrati ed i soppalchi rispondenti alle norme del vigente Regolamento Edilizio relative alle destinazioni d’uso commerciali. Non costituisce superficie di vendita l’area scoperta, adiacente all’esercizio, purché con superficie non superiore al 20% della superficie di vendita, nonché la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse.
L’autorizzazione che è possibile richiedere, e ottenere se ve ne sono le condizioni, è distinta fra settore alimentare e non alimentare.
Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all’articolo 99, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014 .
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso (cioè all’attività di acquisto di merci e di rivendita ad altri commercianti od utilizzatori in grande) e di vendita al dettaglio è soggetto al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dal regolamento comunale. Per l’individuazione del regime abilitativo e per l’applicazione degli. standard urbanistici e di viabilità, si rimanda alle quantificazioni contenute nell’art. 26, commi 4, 5 e 6, del vigente Codice regionale del Commercio.
Modalità di richiesta
Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq
Si applica il regime amministrativo dell’autorizzazione, silenzio assenso (decorsi 90 giorni).
Occorre quindi trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.102R la domanda di autorizzazione in bollo, come proposta dallo stesso STAR.
Decorsi 90 giorni dal ricevimento, la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato dal SUAP il provvedimento di diniego. L’autorizzazione amministrativa è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella “A” del D.Lgs. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico
E’ soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della L. 241/1990 , da presentare al SUAP, sempre tramite STAR.
Riduzione della superficie di vendita
E’ soggetta a comunicazione da presentare al SUAP, sempre tramite STAR.
Apertura, ampliamento, trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011
Si applica il regime amministrativo dell’Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA, contestualmente presentando sempre tramite STAR :
- Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio
- SCIA per prevenzione incendi, che il SUEAP trasmetterà ai Vigili del Fuoco.
Per la vendita di specifici prodotti, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq
Si applica il regime amministrativo della comunicazione, da presentare al SUAP sempre tramite STAR.
Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011
Si applica il regime amministrativo della doppia comunicazione, contestualmente presentando sempre tramite STAR :
- Comunicazione per subingresso
- Comunicazione per voltura prevenzione incendi, che sarà trasmessa dal SUEAP ai Vigili del Fuoco.
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Cessazione
E’ soggetta a comunicazione da presentare al SUEAP sempre tramite STAR.
Requisiti del richiedente
Requisiti soggettivi morali:
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma anche per il preposto, i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
Art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001 = art.13 del Codice del commercio
Comma 1 – Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Comma 3 – Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Comma 4 – Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Comma 5 – In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti soggettivi professionali (art. 71 commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 59/2010), richiesti solo in caso di vendita di prodotti alimentari:
L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- Aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;
- Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti oggettivi:
- Destinazione d’uso commerciale (Tc);
- Locali conformi alla vigente normativa urbanistico-edilizia e ai vigenti Regolamento edilizio, Regolamento comunale di igiene;
- Disponibilità di area a parcheggio nella misura minima di mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita.
- Disponibilità di ulteriori parcheggi nella misura minima di mq 1,0 per ogni metro di superficie utile coperta al pubblico, destinata ad altre attività complementari a quella commerciale. Si intendono attività complementari la somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali di produzione, di servizio e di servizio alla persona.
Nel caso di ampliamento di una superficie di vendita già autorizzata, il calcolo dei parcheggi necessari deve essere fatto esclusivamente sulla superficie ampliata.
Costi
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Imposta di bollo: Marca da bollo pari all’imposta vigente assolta in modo virtuale, in numero di 2, da allegare una alla domanda di autorizzazione e l’altra al provvedimento comunale di rilascio dell’autorizzazione
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
3 Maggio 2024, 13:14