Media struttura di vendita (negozio tra 301 a 2.500 mq) nel settore alimentare

Descrizione

Si tratta dell’attività di commercio al dettaglio, svolta in locali con destinazione d’uso commerciale (Tc), con una superficie destinata alla vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e compresa tra mq 301 e 2.500.

Per vendita al dettaglio, si intende l’attività svolta da chi, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, su area privata in sede fissa, direttamente al consumatore finale.

Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature vetrine cabine di prova, casse e simili e le aree di esposizione della merce se accessibili alla clientela, anche se poste oltre le casse, purché collegate funzionalmente e direttamente all’unità immobiliare dell’esercizio stesso, compresi gli interrati ed i soppalchi rispondenti alle norme del vigente Regolamento Edilizio relative alle destinazioni d’uso commerciali. Non costituisce superficie di vendita l’area scoperta, adiacente all’esercizio, purché con superficie non superiore al 20% della superficie di vendita, nonché la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse.

L’autorizzazione che è possibile richiedere, e ottenere se ve ne sono le condizioni, è distinta fra settore alimentare e non alimentare.

Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all’articolo 99, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014 .

L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso (cioè all’attività di acquisto di merci e di rivendita ad altri commercianti od utilizzatori in grande) e di vendita al dettaglio  è soggetto al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale. Per l’individuazione del regime abilitativo e per l’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, si rimanda alle quantificazioni contenute nell’art. 26, commi 4, 5 e 6, del vigente Codice regionale del Commercio.

Modalità di richiesta

Apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita fino a 2.500 mq
Si applica il regime amministrativo dell’autorizzazione, rilasciata dal SUAP.

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.102R:

  • La domanda di autorizzazione in bollo, come proposta dallo stesso STAR
  • La notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL

Decorsi 90 giorni dal ricevimento, la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. L’autorizzazione amministrativa è rilasciata contestualmente al permesso di costruire. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella “A” del D.Lgs. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

Modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico
E’ soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della L. 241/1990 , da presentare al SUAP, sempre tramite STAR.

Riduzione della superficie di vendita
E’ soggetta a comunicazione da presentare al SUAP, sempre tramite STAR.

Apertura, ampliamento, trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011
Si applica il regime amministrativo dell’Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica, contestualmente presentando sempre tramite STAR :

  • Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio
  • SCIA per notifica sanitaria, senza asseverazioni
  • SCIA per prevenzione incendi

Per la vendita di specifici prodotti, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA, contestualmente presentando sempre tramite STAR :

  • Comunicazione per subingresso
  • SCIA per notifica sanitaria, senza asseverazioni

Per la vendita di specifici prodotti, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA, contestualmente presentando sempre tramite STAR :

  • Comunicazione per subingresso
  • SCIA per notifica sanitaria, senza asseverazioni
  • Comunicazione per voltura prevenzione incendi

Per la vendita di specifici prodotti, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

Cessazione
E’ soggetta a comunicazione da presentare al SUAP sempre tramite STAR.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Imposta di bollo:
Marca da bollo pari all’imposta vigente assolta in modo virtuale, in numero di 2, da allegare una alla domanda di autorizzazione e l’altra al provvedimento comunale di rilascio dell’autorizzazione.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

3 Maggio 2024, 13:14