Si tratta dell’attività di commercio al dettaglio di prodotti destinati all’alimentazione umana, svolta in fondi commerciali con una superficie destinata alla vendita superiore ai 2500 mq e situati in aree specificamente individuate dagli strumenti urbanistici.
Invio della pratica esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.104R
Requisiti soggettivi morali:
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma anche per il preposto, i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia:
Art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2001 = art.13 del Codice del commercio
Comma 1 – Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Comma 3 – Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Comma 4 – Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Comma 5 – In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti soggettivi professionali (art. 71 commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 59/2010), richiesti solo in caso di vendita di prodotti destinati all’alimentazione umana:
- Aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;
- Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti oggettivi:
- Collocazione in aree o edifici aventi una specifica destinazione d’uso per grandi strutture di vendita a seguito della conferenza di pianificazione prevista dagli articoli 66 e 69 della Legge Regionale Toscana 52/2012;
- Dimensione della struttura di vendita contenuta entro i 15.000 mq, come previsto dall’articolo 64, comma 1, Legge Regionale Toscana 52/2012, o entro i 20.000 mq in presenza delle condizioni previste dal medesimo articolo 64, al comma 2;
- Rispetto dei parametri relativi ai raccordi tra viabilità pubblica e struttura di vendita di cui all’articolo 26 del D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R ed alle dotazioni di parcheggi di cui agli articoli 27,30 e 31 del medesimo D.P.G.R.;
- Disponibilità di area a parcheggio nella misura minima di mq 2 per ogni mq di superficie di vendita, se si tratta di locali ubicati al di fuori del centro storico;
- Disponibilità di ulteriori parcheggi nella misura minima di mq 1,5 per ogni metro di superficie utile coperta al pubblico, destinata ad altre attività complementari a quella commerciale. Si intendono attività complementari la somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali di produzione, di servizio e di servizio alla persona.
- Adeguate infrastrutture, già previste dallo strumento urbanistico oppure oggetto di apposita convenzione tra il comune ed il titolare della struttura.
Nel caso di ampliamento di una superficie di vendita già autorizzata, il calcolo dei parcheggi necessari deve essere fatto esclusivamente sulla superficie ampliata.
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Imposta di bollo:
N. 1 marca da bollo da allegare alla domanda di autorizzazione, assolta in modo virtuale
N. 1 marca da bollo da allegare al rilascio del provvedimento comunale, assolta in modo virtuale
La comunicazione al SUAP per riduzione della superficie di vendita non è soggetta a imposta di bollo.
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.