Esercizio di vicinato (negozio entro i 300 mq) nel settore non alimentare
Descrizione
Un esercizio di vicinato nel settore non alimentare è un’attività di commercio al dettaglio di merci non destinate al consumo umano, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.
Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.
In uno stesso locale possono esercitare l’attività di vendita aziende diverse.
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto ingrosso+dettaglio e dell’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio congiunto viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto all’art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 62/2018.
Il modulo unificato standardizzato approvato in Conferenza Unificata per l’esercizio di vicinato, come adattato in Regione Toscana (vedi allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 28/03/2018), può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici in esercizio non alimentare se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (art. 74, comma 3, L.R. 62/2018).
Modalità di richiesta
Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore non alimentare
Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l’attività può essere avviata immediatamente.
Occorre trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R:
- La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio di vicinato (allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 26/03/2018), come proposta dallo stesso STAR)
Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di vicinato nel settore non alimentare, quando l’attività è soggetta a prevenzione incendi
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio di vicinato
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
Esercizio di vicinato nel settore non alimentare con vendita di prodotti specifici
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) qualora per lo svolgimento dell’attività di commercio in esercizio di vicinato siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche:
- Vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale
- Vendita al minuto di GPL per combustione
- Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi
- Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari
- Insegna di esercizio soggetta a SCIA.
Effettuare un unico invio sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R. Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Si applica. invece, il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990) qualora l’attività di commercio in esercizio di vicinato non alimentare sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. Effettuare un unico invio sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R. Nei seguenti casi l’attività non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso:
- Vendita al minuto di prodotti fitosanitari
- Vendita di armi diverse da quelle da guerra
- Vendita di oggetti preziosi
- Insegna di esercizio soggetta ad autorizzazione
Subingresso in esercizio di vicinato nel settore non alimentare
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall’invio della comunicazione di subingresso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed utilizzando il codice attività 47.100R.
Subingresso in esercizio di vicinato nel settore non alimentare, quando l’attività è soggetta a prevenzione incendi
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :
- la comunicazione per subingresso nell’esercizio di vicinato non alimentare
- la comunicazione per voltura prevenzione incendi, che sarà trasmessa dal SUAP ai Vigili del Fuoco.
Cessazione di esercizio di vicinato nel settore non alimentare
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto dalla sua presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R.
Requisiti del richiedente
Requisiti oggettivi (art. 14 L.R. 62/2018)
- L’attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali
- L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006
Requisiti strutturali in dettaglio
- Disponibilità di locale con destinazione d’uso Tc – Terziario Commerciale
Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)
- Requisiti di onorabilità, di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
- Mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)
Requisiti soggettivi professionali
Non sono richiesti per l’attività di vendita di generi non alimentari.
Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri
Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Costi
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
D.Lgs. 59/2010, articolo 65, comma 1
DPR 151/2011, Allegato I, punto 69
D.Lgs. 144/1998, articolo 26, comma 5
Legge Regione Toscana 62/2018 (Codice del Commercio)
Regolamento regionale di attuazione DPRG 15/R/2009
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
3 Maggio 2024, 13:15