Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore (banqueting e catering)

Descrizione

Si tratta della organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l’abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari.

La preparazione dei cibi può svolgersi:

  • nella sede dell’impresa e successivo trasporto in loco
  • in loco con cucina dell’interessato
  • in loco con attrezzature portate dalla ditta.

Il termine catering (dall’inglese “to cater” che significa “approvvigionare”) descrive l’insieme delle attività connesse alla preparazione di alimenti e bevande.

Il termine banqueting (dall’inglese “to banquet” che corrisponde a “banchettare”) individua, oltre alla preparazione del cibo, anche l’allestimento con tavoli e sedie e il servizio al tavolo.

L’attività complessivamente corrisponde al punto 69 nell’Allegato “A” al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2) e al codice ATECO 56.206R.

 

Modalità di richiesta

Per l‘attività di catering / banqueting nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.206R:

– la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio di vicinato;

– la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per notifica ai fini della registrazione (ex notifica sanitaria alimentare), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

Requisiti del richiedente

Il requisito professionale non è necessario se si tratta di somministrazione svolta a favore di una cerchia determinata di soggetti e non al pubblico.

Il requisito professionale è necessario se il catering effettua la somministrazione in eventi aperti ad un pubblico generico.

Si vedano la Risoluzione MISE n. 8562 del 17/01/2013 e la Circolare MISE n. 3656 del 12/09/2012.

E’ comunque sempre necessario il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del Codice regionale del commercio.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Normativa di riferimento

Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e attività fieristico-espositiva (Legge Regionale Toscana n. 62 del 23.11.2018)

Reclami ricorsi opposizioni

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

8 Maggio 2024, 13:15