Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici
Descrizione
Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione (che tuttavia può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico) per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio.
Per superficie di somministrazione si intende l’area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.
Per impianti e attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici aperte al pubblico, come sopra definiti.
Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
La vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale, inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento.
Con specifico regolamento comunale sono stati fissati “criteri per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande“.
Requisiti del richiedente
Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 49 L.R. 62/2018)
1. Il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale e sindacale, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
- a) vocazione delle diverse aree territoriali;
- b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
- c) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV.
2. I requisiti citati possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e all’impatto ambientale. Il Comune può imporre limitazioni all’apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
3. Il Comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire una specifica destinazione d’uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d’uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.
4. Il Comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultino carenti di servizio, può prevedere misure e interventi volti a favorire e incentivare l’insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree insulari, montane e rurali.
Attività non soggette a requisiti comunali (art. 53 L.R. 62/2018)
Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi negli esercizi nei quali la somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:
- spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
- stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte;
- alberghi con ristorante.
L’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno 3/4 (tre quarti) della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
Requisiti oggettivi (art. 48 L.R. 62/2018)
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006.
L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri stabiliti dal Ministero dell’Interno con DM 564/92 sulla sorvegliabilità (es. accesso diretto dalla pubblica via, assenza di collegamenti con le civili abitazioni o con spazi che permettano un accesso all’esterno, ecc).
Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)
- requisiti di onorabilità, di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
- mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)
- non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 (TULPS, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018)
Possesso di uno tra i seguenti, come indicati all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 59/2010:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano
- b) avere, per almeno 2 (due) anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l’iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell’esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.
La Regione, nell’ambito delle funzioni esercitate ai sensi della L.R. 32/2002, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’art. 71, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.
Fino all’entrata in vigore del Regolamento attuativo della L.R. 62/2018 (la data prevista è il 13.6.2019), continua ad applicarsi, relativamente alle parti compatibili, il Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005, emanato con D.P.G.R. 15/R/2009, che di seguito si riporta:
Il requisito professionale dell’esercizio in proprio dell’attività di somministrazione è riconosciuto:
a) all’imprenditore individuale;
b) al socio accomandatario, nelle società in accomandita semplice;
c) al socio legale rappresentante, nelle società in nome collettivo;
d) al socio d’opera, nelle società personali;
e) al socio di società a responsabilità limitata che presti la propria opera in ambito aziendale;
f) al presidente, al consigliere delegato, all’institore con procura generale, all’amministratore unico o delegato di società di capitali, anche cooperative.
Il requisito professionale dell’esercizio dell’attività di somministrazione in qualità di dipendente qualificato, è riconosciuto ai dipendenti inquadrati nei livelli dal primo al quarto, come previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro corrispondenti.
Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri
- Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative
Iter procedura
Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.101R:
- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di somministrazione, come proposta dallo stesso STAR e che svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS
- la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
- la comunicazione per la vendita al minuto di bevande alcoliche, che sarà trasmessa a cura del SUAP alla Agenzia delle Dogane
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
In caso di attività che prevede anche l’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 56.101R:
- la comunicazione per subingresso in esercizio di somministrazione, come proposta dallo stesso STAR
- la notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 92), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL
- la comunicazione per la vendita al minuto di bevande alcoliche, che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla Agenzia delle Dogane
Costi
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Normativa di riferimento
- D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
- Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
- Decreto ministeriale 564/92 – Regolamento sui criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
- L.R. 62/2018 – Codice del Commercio
- D.P.G.R. 15/R/2009 – Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
8 Maggio 2024, 13:18