Mercatini dei non professionisti – rilascio tesserino
Descrizione
La Regione Toscana con la Legge n. 68 del 23/07/2020, pubblicata sul BURT in data 29/07/2020, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), disciplinando i c.d. “non professionisti” i quali vendono o barattano in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore (che non superino il prezzo unitario di 100,00 (cento) euro, per un valore complessivo della merce esibita non superiore ai 1.000,00 (mille) euro).
Secondo la legge regionale devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza, o per i soggetti non residenti in Toscana dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione alla quale si chiede di partecipare.
Costi
- I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
- 2 marche da bollo da € 16.00
Modalità di fruizione
Per il rilascio del tesserino non professionisti – residente a Sesto Fiorentino o, non residente in Toscana, che intende svolgere a Sesto Fiorentino la prima manifestazione a cui chiede di partecipare – deve presentare apposita richiesta in bollo da euro 16,00 compilando l’apposito modello di domanda in ogni sua parte (da scaricare dalla modulistica a lato) allegando alla stessa:
- una fotografia recente a colori formato tessera;
- copia di un documento di identità in corso di validità, o del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario;
- una ulteriore marca da bollo da € 16,00
- ricevuta pagamento diritti SUAP
Il tutto da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o da inviare tramite PEC all’indirizzo ucmlunigiana@postacert.toscana.it (in quest’ultimo caso la foto dovrà essere consegnate al momento del ritiro per la necessaria apposizione sul tesserino).
Il tesserino di riconoscimento:
- è rilasciato, previo appuntamento da concordare, dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) completata l’istruttoria e contiene le generalità e la fotografia del richiedente ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a 10 (dieci);
- ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale;
- non è cedibile;
- deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni;
- deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica;
- viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio.
Avvertenze
L’art. 116 della L.R. 62/2018 al comma 3 bis prevede che sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:
- partecipi alle iniziative di cui all’articolo 40 bis (mercatini dei non professionisti) in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
- in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
- venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.
Normativa di riferimento
Normativa di riferimento e principali requisiti ed obblighi a carico di ciascun operatore “non professionista” – L.R. n. 62/2018 art. 40 bis
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del della L.R. 62/2018 Codice regionale del Commercio;
- essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare;
- ai fini del rilascio del tesserino stesso, il non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- in occasione di ogni manifestazione ciascun non professionista è tenuto a consegnare al Comune l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare (l’elenco dovrà contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico)
- non può partecipare a più di 10 (dieci) manifestazioni in un anno;
- non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività;
- alle merci in vendita ciascun non professionista è obbligato ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 100 della L.R. 62/2018 – Codice regionale del Commercio, in materia di pubblicità dei prezzi (prezzi esposti).
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
9 Maggio 2024, 10:10