Rilascio e rinnovo tesserino tartufi

Descrizione

La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.

La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l’ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, con l’apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

 

Modalità di richiesta

Domanda da presentare al SUAP tramite PEC ( ucmlunigiana@postacert.toscana.it )  oppure direttamente allo sportello.

In tal caso si consiglia di prendere contatti con l’ufficio per verificare la disponibilità di tesserini prima di presentarsi di persona.

Documentazione da presentare

Per il rilascio o il rinnovo del tesserino sono necessari:

  • modulo per rilascio / rinnovo tesserino tartufi
  • idoneità alla raccolta – esame da sostenere in apposita commissione nella provincia di residenza;
  • 2 fotografie formato tessera (per il rilascio) – 1 fotografia formato tessera (per il rinnovo);
  • 2 marca da bollo da € 16,00 (per il rilascio) – 1 marca da bollo da € 16.00 (per il rinnovo) ;
  • atto di assenso degli esercenti la potestà per i minori di anni 18 (età minima dei raccoglitori non inferiore a 14 anni)
  • Ricevuta pagamento Diritti SUAP

Il tesserino ha validità quinquennale (con riferimento all’anno solare).

In caso di cambiamento di residenza, il rinnovo viene effettuato dal nuovo Comune di residenza che provvede a dare comunicazione al Comune che ha rilasciato il tesserino.

In caso di furto o smarimento non viene rilasciato un duplicato, bensì un nuovo tesserino.

Costi

Per il rilascio del tesserino:

  • Versamento oneri a favore di Regione Toscana di € 92,96 su c/c postale 18805507 intestato a REGIONE TOSCANA causale: AUTORIZZAZIONE RACCOLTA TARTUFI L.R. 50/95;
  • 2 marche da bollo da € 16,00

Per rinnovo:

  • Versamento di € 92,96 su c/c 18805507 intestato a REGIONE TOSCANA causale: AUTORIZZAZIONE RACCOLTA TARTUFI L.R. 50/95. Il versamento non è dovuto se non viene esercitata la raccolta.
  • 1 marca da bollo da € 16,00

Il versamento riguarda l’anno solare (cioè è valido fino al 31/12 dell’anno di riferimento).

Tempi

Si consiglia di prendere contatti con l’ufficio per verificare la disponibilità di tesserini prima di presentarsi di persona.

Avvertenze

E’ in ogni caso vietato:

a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati (agli effetti delle norme di cui si tratta, i pascoli sono da ritenersi terreni non coltivati) fatta eccezione per le zone a raccolta riservata

Al fine di recare minore disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolazione e cattura e nei centri pubblici di produzione della fauna selvatica.

Normativa di riferimento

L.R. n. 50/1995; L.R. n. 10/2001

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

9 Maggio 2024, 10:11