Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
Descrizione
Rientrano in questa tipologia di attività la toelettatura, la mera attività di addestramento, la custodia, la presa in pensione degli animali da compagnia.
Sono escluse ogni tipo di indagini e cure di rilevanza medica che restano di competenza del veterinario.
L’attività non rientra tra quelle censite nella Tabella ‘A’ allegata al D. Lgs. 222/2016.
Modalità di richiesta
Per iniziare l’attività di toelettatura, modificarla, trasferirla o cessarla occorre presentare al SUAP l’apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando il codice attività 96.09.04 e allegando il modulo comunale debitamente compilato e firmato digitalmente.
Documentazione da presentare
Modulistica comunale (sezione a lato “Documenti e modulistica”) e documentazione indicata nella stessa.
Costi
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Tempi
SCIA, efficacia immediata.
Normativa di riferimento
- D.P.R. 320/1954
- Legge Regionale 59/2009
- “Regolamento per la tutela degli animali” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22/03/2011
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
9 Maggio 2024, 10:14