Notifiche sanitaria Operatori del Settore Alimentare 852/2004

Descrizione

La notifica sanitaria effettuata dagli OSA (Operatori del Settore Alimentare) ai fini della registrazione ex art. 6 Reg. CE 852/2004 è resa disponibile sul Servizio Telematico di Accettazione Regionale e delle pratiche SUAP e deve essere presentata in occasione delle seguenti operazioni:

  • avvio
  • subingresso
  • modifica della tipologia di attività
  • cessazione o sospensione dell’attività

 

Con l’approvazione della modulistica standardizzata di notifica sanitaria, tutti gli altri adempimenti precedentemente previsti per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in ordine  alla registrazione in base alle precedenti norme e disposizioni nazionali e regionali – quali modifiche  strutturali o impiantistiche dei locali, dati relativi ai mezzi di trasporto funzionali ad uno stabilimento già registrato/riconosciuto, ecc. – non devono più essere effettuati e non possono essere più richiesti agli operatori del settore alimentare neppure attraverso modalità alternative

 

Modalità di richiesta

La notifica viene presentata a mezzo del servizio di accettazione telematica regionale STAR dall’OSA al SUAP del Comune ove ha sede lo stabilimento o l’attività che la trasmette immediatamente alla ASL. La ricevuta di inoltro telematico rilasciata da STAR dovrà essere conservata dall’OSA ai fini della dimostrazione agli organi di controllo ufficiale dell’avvenuta notifica.

Sono disponibili i seguenti endo-procedimenti da attivare sul portale STAR

  • ASL 90 – Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) – Avvio.  Attivabile dalla voce avvio o adempimenti tecnici
  • ASL 91 – Comunicazione di variazioni (art.6 REG CE n. 852/2004): variazione del legale rappresentante, della denominazione, della ragione sociale/trasferimento sede legale.  Attivabile dalla voce subingresso o adempimenti tecnici
  • ASL 92 – Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) – Subingresso. Attivabile dalla voce subingresso o adempimenti tecnici
  • ASL 93 – Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) – Modifica della tipologia di attività. Attivabile dalla voce “altri adempimenti amministrativi”. Attivabile dalla voce subingresso adempimenti tecnici
  • ASL 94 – Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) – Cessazione attività. Attivabile dalla voce subingresso o cessazione o adempimenti tecnici
  • ASL 95 – Aggiornamento periodo di svolgimento attività di ristorazione pubblica in manifestazione temporanea. Attivabile dalla voce subingresso o adempimenti tecnici
  • ASL 96 – Comunicazione semestrale all’ASL di nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari e/o per la somministrazione. Attivabile dalla voce subingresso o adempimenti tecnici
  • ASL 97 – Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) – Sospensione temporanea attività. Attivabile dalla voce subingresso o adempimenti tecnici

Documentazione da presentare

Si tratta di dichiarazioni ed attestazioni che vengono presentate all’utente dopo aver selezionato l’opportuno endo-procedimento ASL

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Normativa di riferimento

  • REG CE 852/2004
  • Nota Regionale AOOGRT/58076/Q.100.030.010 del 01/02/2018 “Accordo 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali (Repertorio atti n. 46/CU): primi indirizzi operativi ai fini della  implementazione della nuova procedura per la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE 852/2004”

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

31 Maggio 2024, 09:00