Modifiche degli impianti di carburanti soggette ad autorizzazione
Descrizione
Ai sensi dell’art. 66, co. 3, della L.R. 62/2018 sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito dall’art. 64, ovvero nelle stesse modalità e alle stesse condizioni previste per l’installazione di un nuovo impianto, le seguenti modifiche:
– l’aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
– la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il completo rifacimento dell’impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell’arco di tre anni.
Modalità di richiesta
L’istanza contenente la richiesta di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente per via telematica, tramite il portale regionale STAR, utilizzando il codice attività “47.30.01R – Impianti di distruzione di carburanti”.
Una volta selezionata l’opzione “Variazione” e compilata la relativa modulistica, il richiedente attiva l’endoprocedimento “Distributori di Carburante – Ristrutturazione totale o aggiunta di carburanti”, compila la modulistica proposta e allega la documentazione necessaria.
Documentazione da presentare
La modulistica da compilare e allegare alla domanda è disponibile direttamente sul portale STAR. I moduli di autocertificazione e perizia giurata di cui all’art. 1 del D.lgs. 32/1998, nonché la documentazione in materia di impatto acustico e industria insalubre sono reperibili nel riquadro a destra.
Iter procedura
Il procedimento è il medesimo previsto per l’installazione di un nuovo impianto e, pertanto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.lgs. 32/1998, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni urbanistiche, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico regionali.
Costi
Due marche da bollo, una per l’istanza e l’altra da presentare successivamente, al momento del rilascio dell’atto.
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Tempi
90 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza. L’autorizzazione contiene il termine entro il quale le parti modifiche dell’impianto sono poste in esercizio.
Trascorso il termine di 90 giorni, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego.
Informazioni
Collaudo
Le parti modificate degli impianti di carburanti per le quali è richiesta l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 67, co. 1, della L.R. 62/2018, non possono essere poste in esercizio prima del collaudo effettuato da un professionista abilitato, nelle modalità previste dall’art. 10 del D.P.R. 160/2010.
La documentazione di collaudo deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale regionale STAR, utilizzando il codice attività “47.30.01R – Impianti di distruzione di carburanti”.
Una volta selezionata l’opzione “Adempimenti Tecnici” e compilata la relativa modulistica, il richiedente attiva l’endoprocedimento “AD COM 18 – Distributori di carburanti – Collaudo impianto” e allega la documentazione necessaria.
Ultimo aggiornamento
3 Maggio 2024, 11:04