Installazione ed esercizio di nuovi impianti di carburanti stradali/ad uso privato

Descrizione

Ai sensi dell’art. 64 della L.R. 62/20418, l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti stradali sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 1 del D.lgs. 32/1998.
Ai sensi dell’art. 69 della L.R. 62/2018, l’installazione di impianti ad uso privato di cui all’articolo 57, co. 1, let. g), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio e gli impianti possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all’art. 61. L’autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti ad automezzi diversi da quelli indicati all’art. 57, co. 1, let. h), sia a titolo oneroso che gratuito.

Modalità di richiesta

L’istanza contenente la richiesta di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente per via telematica, tramite il portale regionale STAR, utilizzando il codice attività “47.30.01R – Impianti di distribuzione di carburanti”.
Una volta selezionata l’opzione “Avvio” e compilata la relativa modulistica, il richiedente attiva gli endoprocedimenti necessari (ambientale, prevenzione incendi, edilizio, sanitario, etc.), compila la modulistica proposta e allega la documentazione necessaria.
Nello specifico, unitamente alla domanda di autorizzazione, ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.lgs. 32/1998, il richiedente trasmette al SUAP un’analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea, attestanti il rispetto delle disposizioni urbanistiche, delle prescrizioni fiscali e concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, delle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, delle norme di indirizzo programmatico regionali, nonché dei criteri di cui all’art. 2, co. 1.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 2, del D.lgs 32/1998, insieme all’autorizzazione petrolifera il Comune rilascia i titoli edilizi necessari ai sensi del successivo art. 2 e, pertanto, in fase di inoltro dell’istanza il richiedente deve presentare anche tutta la documentazione necessaria all’ottenimento degli stessi, tenendo conto degli eventuali vincoli presenti nel sito prescelto.
Come previsto dal Paragrafo 8 – Sezione I della tabella A allegata al D.lgs. 222/2016, contestualmente alla domanda di autorizzazione, è necessario presentare altresì la SCIA di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011.
Il richiedente deve inoltrare, altresì, la documentazione in materia di impatto acustico prevista dalla L. 447/1995 e dal D.P.R. 160/2010 ed è tenuto ad effettuare la comunicazione di industria insalubre secondo quanto previsto del R.D. 1265/1934 e dal DM 5/09/1994.
Infine, in caso di presenza di lavaggio auto, come disposto dal Paragrafo 8 – Sezione I della tabella A allegata al D.lgs. 222/2016, contestualmente alla domanda di autorizzazione, è necessario trasmettere istanza di AUA.

Documentazione da presentare

La modulistica da compilare e allegare alla domanda è disponibile direttamente sul portale STAR. Il modulo di perizia giurata di cui all’art. 1 del D.lgs. 32/1998 e la documentazione in materia di impatto acustico e industria insalubre sono reperibili nel riquadro a destra.

Iter procedura

Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.lgs. 3271998, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni urbanistiche, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico regionali.

Costi

Due marche da bollo, una per l’istanza e l’altra da presentare successivamente, prima del rilascio dell’atto di autorizzazione.

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Tempi

90 giorni decorrenti dal deposito dell’istanza. L’autorizzazione contiene il termine entro il quale l’impianto è posto in esercizio.
Trascorso il termine di 90 giorni, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego.

Informazioni

Collaudo
I nuovi impianti di carburanti, ai sensi dell’art. 67, co. 1, della L.R. 62/2018, non possono essere posti in esercizio prima del collaudo effettuato da un professionista abilitato, nelle modalità previste dall’art. 10 del D.P.R. 160/2010.
Ogni 15 anni dall’ultimo collaudo, in virtù di quanto disposto dall’art. 67, co. 2, della L.R. 62/2018, il titolare presenta una perizia giurata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
La documentazione di collaudo deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale regionale STAR, utilizzando il codice attività “47.30.01R – Impianti di distribuzione di carburanti”.
Una volta selezionata l’opzione “Adempimenti Tecnici ed Amministrativi” e compilata la relativa modulistica, il richiedente attiva l’endoprocedimento “AD COM 18 – Distributori di Carburante – Collaudo impianto (Art. 67, comma 1, l.r. n. 62/2018)” o l’endoprocedimento “AD COM 25 Distributori di Carburante – Perizia giurata quindicinnale idoneità tecnica impianto (Art. 67, comma 2, l.r. n. 62/2018)” e allega la rispettiva documentazione (il modulo di perizia giurata di cui all’art. 67, co. 2, della L.R. 62/2018 è reperibile nel riquadro a destra)”.

Ultimo aggiornamento

3 Maggio 2024, 11:01