Piano Operativo Intercomunale

Definizione e funzioni

Cos’è il Piano Operativo

La Legge Regionale 65/2014 ‘Norme per il governo del territorio’ per la pianificazione comunale prevede due strumenti distinti: il Piano Strutturale e il Piano Operativo, che sostituisce il Regolamento Urbanistico della precedente legge regionale. Il Piano Operativo (PO) è lo strumento urbanistico che, partendo dalle ‘linee guida’ formulate dall’Amministrazione nell’Atto di indirizzo, trasforma in “progetto” le scelte già disegnate dal Piano Strutturale, definendo nei dettagli come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale.

A cosa serve

Il Piano Operativo serve ad assicurare uno sviluppo sano e sostenibile, stabilendo le porzioni di territorio – sia urbanizzato che rurale – in cui è possibile intervenire con operazioni di trasformazione o di tutela, recupero e valorizzazione. Inoltre identifica le opere e i servizi di pubblico interesse da sottoporre a esproprio per destinarli alla collettività e stabilisce le dotazioni ecologiche e i servizi ambientali da realizzare. Il PO è composto di due parti che hanno contenuti diversi e soprattutto un’efficacia temporale nettamente distinta: la prima è la ‘Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti’ e vale a tempo indeterminato, la seconda è la ‘Disciplina delle trasformazioni’ ed ha una scadenza quinquennale. La disciplina delle trasformazioni del PO necessita pertanto di conseguenti successive riedizioni che hanno l’obiettivo di verificare quali previsioni sono state realizzate e di dare risposta ai bisogni – per loro natura, dinamici – che la città esprime nel tempo.

Contenuti del Piano Operativo

I contenuti del Piano operativo sono contenuti nell’articolo 95 della LR 65/2014 e smi che recita:

[art95-com1] 1. In conformità al piano strutturale, il piano operativo disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale e si compone di due parti:

  1. a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
  2. b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale.

[art95-com2] 2. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera a), il piano operativo individua e definisce:

  1. a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
  2. b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurare il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’articolo 68, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, nonché la specifica disciplina di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014);
  3. c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al comma 3;
  4. d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98, ove inserita come parte integrante del piano operativo;
  5. e) la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del territorio comunale, entro i quali le previsioni si attuano tramite il piano regolatore portuale di cui all’articolo 86;
  6. f) le zone connotate da condizioni di degrado.

[art95-com3] 3. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo individua e definisce:

  1. a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi di cui al titolo V, capo II;
  2. b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125;
  3. c) i progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121;
  4. d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
  5. e) le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’articolo 63 nell’ambito degli interventi di cui alle lettere a), b e c);
  6. f) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al d.m. 1444/1968 e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge regionale 6 giugno 2012, n.27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);
  7. g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
  8. h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui all’articolo 100, la compensazione urbanistica di cui all’articolo 101, la perequazione territoriale di cui all’articolo 102, il piano comunale di protezione civile di cui all’articolo 104, comma 4, e le relative discipline.

 

 

Ultimo aggiornamento

24 Maggio 2024, 07:43