Commissione Paesaggistica Intercomunale

Autorizzazione paesaggistica ordinaria

Ufficio Unico di Piano – Rilascio parere Commissione paesaggistica
Comuni aderenti al servizio: Aulla, Bagnone, Comano, Casola in Lunigiana, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Mulazzo, Licciana Nardi, Podenzana, Tresana, Villafranca Lunigiana, Zeri.

Referenti: Arch. Francesco Pedrelli
Responsabile: Arch. Paolo Bestazzoni
Componenti della Commissione paesaggista, in qualità di membri esperti:

–         Presidente:  Ing. Francesco Piccinini
–         Vice Presidente: Arch. Corrado Lattanzi
–         Dott. Agronomo Stefano Ulivi

 

Indirizzo: Via Gandhi, 8, 54011 Aulla (MS)

tel:          0187 408302
Fax:        0187 408365
E-mail: ufficiounicodipiano@ucml.it
PEC:     ucmlunigiana@postacert.toscana.it
Orario di apertura: solo su appuntamento

 

Per il richiedente:

MODALITÀ DI RICHIESTA

La richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria dovrà essere inoltrata al Comune, Ufficio Protocollo, dove ricade l’intervento utilizzando esclusivamente la modulistica indicata e scaricabile dalla presente pagina tematica;

Può essere presentata in cartaceo oppure tramite P.E.C. ai seguenti indirizzi:

– Aulla: comune.aulla@postacert.toscana.it
– Bagnone: comune.bagnone@postacert.toscana.it
– Comano:comune.comano@postacert.toscana.it
– Casola in Lunigiana: comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it
– Filattiera: comune.filattiera@postacert.toscana.it
– Fivizzano: comune.fivizzano@postacert.toscana.it
– Fosdinovo: comune.fosdinovo@postacert.toscana.it
– Mulazzo: comune.mulazzo.ms@halleycert.it
– Licciana Nardi: comune.licciananardi@legalmail.it
– Podenzana: comune@pec.comune.podenzana.ms.it
– Tresana: comune.tresana@postacert.toscana.it
– Villafranca Lunigiana: comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it
– Zeri: comune.zeri@postacert.toscana.it

 REQUISITI DEL RICHIEDENTE

La presentazione dell’istanza può essere presentata solo dal proprietario dell’immobile o da chi ne ha valido titolo in forza di legge.

Deve essere presentata qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio“.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

  • modulo di richiesta debitamente compilato in marca da bollo da € 16,00;

Obbligatoriamente deve essere allegato alla richiesta la seguente documentazione in quadruplice copia:

  • Copia fotostatica dei documenti di identità del richiedente, del tecnico progettista, di tutti i sottoscrittori e dei soggetti che rendono dichiarazioni sostitutive;
  • Attestazione del versamento dei diritti di segreteria (vedi tabelle diritti di segreteria relative ai singoli Comuni). Sono esclusi dal versamento dei diritti di segreteria unicamente gli interventi necessari al solo superamento delle barriere architettoniche come previsto dalle vigenti normative.
  • Relazione paesaggistica redatta e con i contenuti di cui al D.P.C.M. 12/12/2005;

ed inoltre:

  • allegato “A – ULTERIORI RICHIEDENTI”, se necessario (in duplice copia);
  • allegato “B – SPECIFICA DEI VINCOLI” (obbligatorio – in triplice copia);
  • allegato “C-1” “C-2” “C-3” “C-4” “C-5” “C-6” “C-7” “C-8” “C-9” “C-10”  (obbligatorio – barrare le schede di verifica prescrizioni al P.I.T. che vengono allegate – in triplice copia);

ITER PROCEDURA

L’Autorizzazione paesaggistica ha valore esclusivamente per la valutazione ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ha validità solo per gli aspetti paesaggistici, costituendo atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.

e pertanto:

  • non produce alcun effetto per procedere alla realizzazione di opere urbanistiche/edilizie per la quale dovrà essere conseguito regolare titolo abilitativo edilizio, in conformità agli strumenti urbanistici adottati e/o approvati ed al regolamento edilizio vigente nonché alle altre norme di riferimento vigenti, del Comune dove ricade l’intervento;

TEMPI

Procedimento ordinario (art. 146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)
Il Responsabile del procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta formalmente completa per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria e acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio, che verrà comunicato all’interessato.
Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti in sede di verifica, la stessa, previa comunicazione all’interessato, viene sospesa ed il termine di 40 giorni decorre dalla presentazione della documentazione integrativa.
La documentazione viene quindi trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo a partire dall’effettivo ricevimento della documentazione per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.
Decorso inutilmente tale termine il Comune può indire una conferenza di servizi, che deve pronunciarsi entro 15 giorni. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Soprintendenza, il Comune provvede sulla domanda di autorizzazione.

L’autorizzazione paesaggistica ordinaria è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

INFORMAZIONI
Il Procedimento si conclude con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica o del diniego.
L’autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni dal momento del suo rilascio, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposto a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
L’autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all’esecuzione di opere edilizie. La sua richiesta deve essere presentata a corredo della richiesta di Permesso di costruire o preliminarmente rispetto alla presentazione della SCIA.

AVVERTENZE
Al fine di poter garantire una corretta istruttoria dei Comuni interessati il modulo deve essere compilato in ogni sua parte
Con D.P.R. 13/2/17 n. 31 (pubblicato in GU n. 68 del 22/3/17 in vigore dal 6/4/17) sono stati individuati gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ed è stato soppresso il D.P.R. 139/2010

COSTI
– Marca da bollo da apporre sul modulo della domanda da Euro 16,00;
– Marca da bollo su rilascio di Autorizzazione Paesaggistica o Accertamento di conformità paesaggistica;
– Diritti di segreteria per istanza paesaggistica come previsto dai singoli comuni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
  • Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
  • Legge regionale 10 novembre 2014 n.65 e ss.mm.ii. – Norme per il governo del territorio;
  • PIT della Toscana – Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico;
  • Piano Strutturale – Regolamento Urbanistico/Piano Operativo vigente nel Comune dove ricade l’intervento;
  • Regolamento Edilizio – vigente nel Comune dove ricade l’intervento;
  • DPCM 12/12/05 concernente i contenuti della relazione paesaggistica;
  • P.R. 13/2/17 n. 31 (pubblicato in GU n. 68 del 22/3/17 in vigore dal 6/4/17) Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;
  • Legge Regionale n.39 del 21 marzo 2000 – Legge forestale della Toscana;
  • Regolamento forestale n.48/R dell’8 agosto 2003;
  • 892 del Codice Civile;
  • Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. – “Codice della Strada” ed il relativo “Regolamento di attuazione” (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992);

RECLAMI RICORSI OPPOSIZIONI
Eventuali ricorsi possono essere inoltrati alla Regione (per la nomina di un commissario ad acta) ed al giudice amministrativo (T.A.R.) o, alternativamente (rispetto al TAR), al Presidente della Repubblica.

 Moduli on-line

  • Richiesta Autorizzazione Paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
  • Richiesta accertamento di conformità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
  • Allegato A – Ulteriori richiedenti;
  • Allegato B – Specifica dei vincoli;
  • Allegato C – Schede di verifica al PIT

C-1: (solo per il Comune di Fosdinovo) Art. 136, D. Lgs n.42/2004 e smi;
C-2: (solo per il Comune di Fivizzano) Art. 136, D. Lgs n.42/2004 e smi;
C-3: Art. 142 comma 1, lettera b) D. Lgs n.42/2004 e smi (i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 mt dalla linea di battigia, anche sui territori elevati sui laghi);
C-4: Art. 142 comma 1, lettera c) D. Lgs n.42/2004 e smi (i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua inscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n,.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 mt ciascuna);
C-5: Art. 142 comma 1, lettera d) D. Lgs n.42/2004 e smi (le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole);
C-6: Art. 142 comma 1, lettera e) D. Lgs n.42/2004 e smi (i ghiacciai e circhi ghiacciai);
C-7: Art. 142 comma 1, lettera f) D. Lgs n.42/2004 e smi (parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi);
C-8: Art. 142 comma 1, lettera g) D. Lgs n.42/2004 e smi (I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art 2 cc. 2 e 6 D. Lgs 227/01);
C-9: Art. 142 comma 1, lettera h) D. Lgs n.42/2004 e smi (le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici);
C-10: Art. 142 comma 1, lettera m) D. Lgs n.42/2004 e smi (le zone di interesse archeologico)

Ultimo aggiornamento

7 Maggio 2023, 17:06