Piano Strutturale Intercomunale

Cos’è il Piano Strutturale Comunale e/o Intercomunale

Il Piano Strutturale (PS) è uno strumento di pianificazione territoriale, previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 65/2014, che delinea le scelte strutturali e strategiche per il governo del territorio comunale o intercomunale. Il Piano, nell’ambito delle funzioni di governo del territorio assegnate ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni Associati e in conformità al Piano Paesaggistico Regionale, è chiamato a:

  • Indagare, conoscere e rappresentare lo stato attuale del territorio dell’ambiente, del paesaggio e degli insediamenti;
  • Riconoscere, individuare e valorizzare le risorse ambientali, economiche, storiche e sociali del territorio, definite dalla legge regionale Patrimonio Territoriale;
  • definire scelte strategiche e a delineare previsioni di assetto e sviluppo sostenibile del territorio.

Il Piano Strutturale Intercomunale (PSI), appositamente individuato dalla nuova legge regionale n. 65/2014, oltre ai contenuti precedentemente elencati, definisce e determina le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con la pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento a:

  • razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità;
  • attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale;
  • razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale;
  • previsione di forme di perequazione territoriale.

Il PSI per la Lunigiana si caratterizza come una sfida di significativa rilevanza tecnico – amministrativa, coinvolgendo i 13 comuni della Lunigiana (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri) che ricoprono complessivamente la gran parte del territorio lunigianese.

Il PSI, prefigurandosi la prioritaria finalità di realizzare una pianificazione omogenea, coerente con la geografia dei territori interessati, prodotta in forma integrata, organica ed adattabile ai singoli territori comunali, ha l’ambizioso scopo di definire una forma del piano i cui contenuti devono prioritariamente essere rivolti ad assicurare il rispetto della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico regionale (P.P.R.), mantenendo al contempo la coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale, in modo da assicurare alla Lunigiana la massima conformazione e la declinazione (coerenza) alla scala locale dello Statuto del Territorio e della Strategia dello Sviluppo fissata a livello regionale e provinciale.

Il Piano Strutturale da adottare e approvare dovrà pertanto contenere almeno:

  • La ricognizione delle prescrizioni (da rispettare e applicare) contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico regionale (P.P.R.) e nel P.T.C. provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento).
  • Il Quadro Conoscitivo di riferimento che individua, valorizza e recupera le identità locali attraverso un processo di reperimento di dati ed informazioni costituito da indagini, relazioni di settore, consultazione di archivi e banche dati, tali da fotografare la realtà del territorio con carte e rappresentazioni grafiche. In questo quadro viene anche allestito un vero e proprio sistema informativo geografico (S.I.G.) locale.
  • Lo Statuto del Territorio che contiene una disciplina generale del territorio rivolta a tutelare e valorizzare il patrimonio territoriale, l’ambiente e il paesaggio e una disciplina di dettaglio finalizzata al controllo del consumo di suolo attraverso la perimetrazione del territorio urbanizzato, dei beni culturali e paesaggistici. Vengono appositamente individuate le invarianti strutturali che rispecchiano le identità e i valori emergenti del territorio (le strutture e le componenti idrogeomorfologiche, ecosistemiche, agro-forestali ed antropiche), per le quali sono definite le regole di manutenzione, utilizzazione e trasformazione.
  • La Strategia di Sviluppo sostenibile, ovvero la definizione di obiettivi generali e specifici (linee Strategiche) finalizzati ad orientare scelte progettuali di gestione e trasformazione del territorio. Vengono appositamente individuate le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) per la quali sono definite le “Dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni” i “Servizi e dotazioni territoriali pubbliche” ritenuti essenziali a garantire uno sviluppo compatibile e durevole. Sono inoltre dettate indicazioni e determinazioni per il territorio urbanizzato, il territorio rurale delle stesse UTOE, la rete infrastrutturale e della mobilità.

Tenendo a riferimento lo scenario definito a livello generale l’Unione dei Comuni ed i singoli comuni associati, si prefiggono la finalità di costruire un processo di piano intercomunale in cui “l’identità, i valori e le opportunità di un territorio e la sua comunità (in equilibrio tra conservazione ed innovazione)”, già sostanzialmente riconosciuti dalla pianificazione territoriale vigente, costituiscono i fattori di riferimento per la definizione e costruzione di una visione unitaria, aperta e coesa delle diverse e plurali problematiche territoriali e dei relativi scenari progettuali.

Le Fasi del Procedimento di Formazione del Piano

La legge regionale n. 65/2014 indica le modalità e lo specifico procedimento (articoli 23 e 24) di adozione e approvazione del PSI. In particolare i principali passaggi procedimentali stabiliti dalla legge sono:

  • L’ente responsabile dell’esercizio associato (Unione dei Comuni) “Avvia il procedimento di PSI” e trasmette il relativo atto, oltre alla Regione e alla Provincia a tutti i comuni associati.
  • Qualora la proposta di PSI preveda trasformazioni al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l’ente responsabile dell’esercizio associato (Unione dei Comuni) convoca la “Conferenza di copianificazione” alla quale partecipano la Regione, la provincia, l’ente responsabile dell’esercizio associato e i comuni associati, nonché su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.
  • In caso di esercizio associato della funzione urbanistico edilizia mediante previsione statutaria dell’unione di comuni, l’organo competente individuato dallo statuto dell’unione, “Approva la proposta di PSI” e la trasmette ai comuni interessati per la conseguente formale “Adozione”.
  • Le osservazioni sono presentate all’ente responsabile dell’esercizio associato (Unione dei Comuni) che provvede all’istruttoria. L’esito dell’istruttoria è trasmesso all’organo individuato dallo statuto dell’unione che predispone le “controdeduzioni alle osservazioni” pervenute e adegua in tal senso il PSI adottato trasmettendolo ai comuni associati.
  • I comuni associati “Approvano il PSI” controdeducendo alle osservazioni nel senso indicato dall’organo individuato dallo statuto dell’unione. Con l’atto di approvazione ciascun comune può apportare al PSI adottato esclusivamente le modifiche indicate dall’organo individuato dallo statuto dell’unione. Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte all’ufficio unico di piano che provvede a ritrasmettere il PSI ulteriormente modificato ai comuni associati.

Il PSI viene quindi trasmesso in via definitiva alla “Conferenza Paesaggistica” ai fini della verifica di conformità al PIT con valenza di PPR, in esito a tale verifica il PSI viene definitivamente approvato ed acquista efficacia dalla sua pubblicazione sul BURT regionale.

La legge stabilisce anche che il PSI sostituisce, per i rispettivi territori, il PS dei singoli comuni e qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi territori.

Effetti ed efficacia del Piano

Il Piano Strutturale, una volta approvato, è valido a tempo indeterminato, non decide operativamente dove e quando agire sul territorio, non individua previsioni conformative del regime dei suoli, non conferisce potenzialità trasformative o edificatorie alle singole aree.

Detta invece le disposizioni prescrittive per la formazione dei singoli Piani Operativi comunali, mediante i quali sono individuate le previsioni effettivamente operative ed applicative del territorio riferite alle singole aree e ai rispettivi immobili.

Ultimo aggiornamento

7 Maggio 2023, 15:49