Vendita per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore non alimentare

Descrizione

Si tratta di una delle forme speciali di vendita al dettaglio che si effettua per corrispondenza, tramite televisione, in via telematica (on line) e con altri sistemi di comunicazione, nel settore non alimentare.

Non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo quando l’attività di commercio elettronico è accessoria ad altra tipologia di vendita, compresa quella di beni artigianali non alimentari di propria produzione.

Modalità di richiesta

Per l’avvio di un’attività principale di vendita per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l’attività può essere avviata immediatamente.

Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

E’ sufficiente la sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per  le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.1R.

Nella compilazione in STAR della SCIA per l’inizio dell’attività, il quadro D1 richiede di dichiarare che i locali di esercizio abbiano rispettato le norme in materia di idoneità dei locali: per locali di esercizio si intendono quelli dove si realizza la produzione e/o lo stoccaggio/deposito delle merci poi vendute per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore non alimentare.

Per il subingresso in un’attività principale di vendita per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.

E’ sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.1R.

Per la cessazione di un’attività principale di vendita per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto con la presentazione al SUEAP.

E’ sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.1R.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 114/1998, art. 18
D.Lgs. 59/2010, art. 68 comma 1
L.R. 28/2005 (Codice regionale del Commercio)

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

3 Maggio 2024, 13:23