Vendita per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare
Descrizione
Si tratta di una delle forme speciali di vendita al dettaglio che si effettua per corrispondenza, tramite televisione, in via telematica (on line) e con altri sistemi di comunicazione, nel settore alimentare.
E’ sempre necessario presentare al SUAP, prima dell’inizio dell’attività, anche la Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004).
Non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo quando l’attività di commercio elettronico è accessoria ad altra tipologia di vendita, compresa quella di prodotti artigianali alimentari di propria produzione.
Modalità di richiesta
Per l’avvio di un’attività principale di vendita per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio:
- La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.1R
- La notifica sanitaria alimentare, altrimenti detta notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla USL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Nella compilazione in STAR della SCIA per l’inizio dell’attività, il quadro D1 richiede di dichiarare che i locali di esercizio abbiano rispettato le norme in materia di idoneità dei locali: per locali di esercizio si intendono quelli dove si realizza la produzione e/o lo stoccaggio/deposito delle merci poi vendute per corrispondenza, televisione, on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare.
Per il subingresso in un’attività principale di vendita per corrispondenza, televisione on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio :
- La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.1R
- La notifica sanitaria alimentare, altrimenti detta notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla USL.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Per la cessazione di un’attività principale di vendita per corrispondenza, televisione on line e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
E’ sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.1R.
Costi
I costi sono indicati nella pagina Tariffario.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 114/1998, art. 18
D.Lgs. 59/2010, art. 68, comma 1
Regolamento n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari
L.R. 28/2005 (Codice regionale del Commercio)
Reclami ricorsi opposizioni
Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.
Ultimo aggiornamento
3 Maggio 2024, 13:23