Vendita in spacci interni nel settore alimentare

Descrizione

Si tratta della vendita di prodotti alimentari a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici e privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché della vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.

Modalità di richiesta

Per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un’attività di vendita in spacci interni nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio :

  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , utilizzando il codice attività 47.106.1r 
  • La notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla USL.

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

Per il subingresso in un’attività di vendita in spacci interni nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio :

  • La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , utilizzando il codice attività 47.106.1r 
  • La notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

Per la cessazione di un’attività di vendita in spacci interni nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.

E’ sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , utilizzando il codice attività 47.106.1r.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 114/1998, art. 16
D.Lgs. 59/2010, art. 66
Regolamento n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari
L.R. 28/2005

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

3 Maggio 2024, 13:22