Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici in esercizio non alimentare

Descrizione

Si tratta dell’attività effettuata in apposito locale, ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici, all’interno di un esercizio di vicinato non alimentare o di una media struttura di vendita non alimentare o di una grande struttura di vendita non alimentare.

Corrisponde a porzione di quanto descritto al punto 1.11.3 nella Sezione I della Tabella “A” allegata al D.Lgs. 222/2016 (cosiddetto “Madia 2”).

Il modulo unificato standardizzato approvato in Conferenza Unificata per l’esercizio di vicinato, come adattato in Regione Toscana (vedi allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 28/03/2018), può essere utilizzato anche per questa attività di vendita mediante apparecchi automatici in esercizio non alimentare se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (art. 65, comma 2, L.R. 28/2005).

Modalità di richiesta

Per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un’attività esclusivamente mediante apparecchi automatici in un esercizio di vicinato non alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l’attività può essere avviata immediatamente.

Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.

E’ sufficiente la sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , utilizzando il codice attività 47.100R.

Per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un’attività esclusivamente mediante apparecchi automatici in una media struttura di vendita non alimentare si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Comune; senza il quale, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.

L’interessato deve presentare una richiesta di autorizzazione in bollo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , sempre utilizzando il codice attività 47.100R.

Per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di un’attività esclusivamente mediante apparecchi automatici in una grande struttura di vendita non alimentare si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Comune; senza il quale, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio-assenso.

L’interessato deve presentare una richiesta di autorizzazione in bollo allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , sempre utilizzando il codice attività 47.100R.

Per il subingresso in un’attività esclusivamente mediante apparecchi automatici nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.

E’ sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , sempre utilizzando il codice attività 47.100R.

Per la cessazione di un’attività di vendita mediante apparecchi automatici nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto con la presentazione al SUAP.

E’ sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , sempre utilizzando il codice attività 47.100R.

Costi

I costi sono indicati nella pagina Tariffario.

Reclami ricorsi opposizioni

Reclami, ricorsi e opposizioni
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

3 Maggio 2024, 13:21