AVVISO: Iscrizione OBBLIGATORIA al Registro nazionale operatori e commercianti legno e derivati prorogato al 31 dicembre 2022 per contrastare il commercio di legname illegale

Data:
31 Maggio 2022

AVVISO: Iscrizione OBBLIGATORIA al Registro nazionale operatori e commercianti legno e derivati prorogato al 31 dicembre 2022 per contrastare il commercio di legname illegale

 

Nelle more del perfezionamento dell’iter di un apposito Decreto interministeriale che accoglie le istanze del comparto interessato alla luce delle perduranti contingenze di crisi commerciali e produttive, il termine per l’iscrizione al Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, individuato dal comma 5 dell’art. 5 del DM 9 febbraio 2021 e così come determinatosi a seguito dell’entrata in esercizio della procedura di iscrizione, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

 

L’Area Forestazione informa che dal 4 aprile 2022 è possibile iscriversi, secondo le modalità stabilite dal decreto del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 9 febbraio 2021, al Registro Nazionale Operatori EUTR ovvero il registro degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati, ai sensi dell’European Timber Regulation (EUTR), il cosiddetto “Regolamento Legno”, per il contrasto al commercio illegale di questo materiale (Gazzetta Ufficiale n°116 del 17/05/2021).

Gli operatori che, all’entrata in vigore del decreto 9 febbraio 2021, già svolgevano l’attività di operatore ai sensi dell’art. 3 c.2 del DM 9 febbraio 2022 (di seguito attività di operatore EUTR), sono tenuti ad iscriversi al registro entro il 31 dicembre 2022. Sul sito web istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in home page, è indicato direttamente il link per l’iscrizione. Lo stesso link è accessibile dalla pagina dedicata al Regolamento EUTR all’indirizzo:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202
Dal 4 aprile p.v., l’iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere l’attività di operatore EUTR, deve avvenire in qualsiasi momento precedente all’inizio di suddetta attività.

Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014. All’atto dell’iscrizione, effettuabile unicamente in modalità online, l’operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

  • denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e, se disponibile, di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA;
  • dati anagrafici del legale rappresentante;
  • con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n.995/2010: denominazione commerciale e tipologia del legname, provenienza, riferita a nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, località subregionale, quantità annuale commercializzata.

Dopo aver completato la procedura di accreditamento al SIAN (Sistema Agricolo Nazionale), l’operatore può accedere alla procedura RIL (Registro Imprese Legno) compilando online la modulistica pubblicata sull’apposita pagina web del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e procederà al pagamento tramite PagoPA o allegherà l’attestazione del versamento del corrispettivo annuale fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell’iscrizione. Gli operatori che intendono iscriversi in entrambe le sezioni del registro sono tenuti a versare comunque una sola quota annuale.

CHI E’ TENUTO AD ISCRIVERSI: sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel regolamento(UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento. L’iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

CHI NON E’ TENUTO AD ISCRIVERSI: sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Per l’adeguamento degli albi o elenchi regionali per il Registro operatori di cui all’art. 3, al fine dell’esonero dell’iscrizione obbligatoria degli operatori regolarmente iscritti a livello regionale, viene previsto il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ministeriale (termine scaduto lo scorso novembre 2021).

Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui sopra.

VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE: L’iscrizione ha validità sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di cui all’3 comma 2 del Decreto 9 Febbraio 2021.

Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d’importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d’origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.
Per saperne di più clicca il link seguente MIPAF EUTR.

 

Ultimo aggiornamento

11 Maggio 2023, 09:39