Vincolo Paesaggistico
Autorizzazione paesaggistica
Competenze
L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004), dove si stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1).
Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione.
L’interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è l’Unione di Comuni Montana Lunigiana, a cui fa capo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
I soggetti proponenti, di cui all’art. 146 c.1 del Codice, hanno l’obbligo di presentare all’Amministrazione competente il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione (art. 146, c. 2).
Istanze autorizzazione paesaggistica
Le richieste di autorizzazione paesaggistiche che riguardano attività edilizia dovranno essere presentate esclusivamente attraverso PEC dell’Unione utilizzando la modulistica pubblicata all’interno della procedura di presentazione.
Le richieste di autorizzazione paesaggistica che riguardano attività produttive (SUAP) dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale telematico STAR della Regione Toscana.
Non saranno accettate pratiche inviate con altre modalità.
Alle suddette richieste saranno applicati i previsti diritti di segreteria e n° 2 marche da bollo (una relativa all’istanza e l’altra necessaria ai fini della trasmissione dell’atto apposte e debitamente smarcate su due moduli distinti firmati digitalmente).
Come è noto il D. Lgs. 42/2004 stabilisce che l’autorizzazione paesaggistica debba costituire atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli urbanistico edilizi e che ai fini del rilascio della stessa sia prodotta idonea e specifica documentazione. Per consentire all’ente competente lo svolgimento delle valutazioni di compatibilità paesaggistica e di conformità dell’intervento proposto rispetto alla disciplina dei Piani Paesaggistici, sono stati definiti i contenuti della relazione paesaggistica ordinaria attraverso il DPCM 12 dicembre 2015 ovvero quelli relativi alla relazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità con DPR 31 del 13 febbraio 2017.
TIPOLOGIE E NECESSITA’ DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
In base al tipo di intervento da eseguire sono previsti dalle disposizioni vigenti due forme di istanza dell’autorizzazione paesaggistica, ordinaria e semplificata, che prevedono iter procedimentali distinti.
Nel primo caso la valutazione degli interventi prevede l’espressione del parere di conformità e compatibilità da parte della Commissione Intercomunale per il Paesaggio.
Nel secondo caso resta ferma la procedura prevista dal D.P.R. 31/2017.
In entrambi i casi il parere della Soprintendenza è comunque obbligatorio e vincolante, dunque non derogabile.
L’autorizzazione paesaggistica non è necessaria solo nei casi di interventi ricadenti o riconducibili alle voci dell’allegato A del sopracitato D.P.R. 31/2017 e in quelli disciplinati dall’art. 149 del D.Lgs. n. 42/04 s.m.i. così come di seguito riportati:
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, c. 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia
Per il richiedente:
MODALITÀ DI RICHIESTA
La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo ucmlunigiana@postacert.toscana.it e utilizzando la modulistica indicata e scaricabile dalla presente pagina tematica, pena l’inammissibilità dell’istanza.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE
La presentazione dell’istanza può essere presentata solo dal proprietario dell’immobile o da chi ne ha valido titolo in forza di legge.
Deve essere presentata qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio“.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- modulo di richiesta debitamente compilato in marca da bollo da € 16,00;
Obbligatoriamente deve essere allegato alla richiesta la seguente documentazione:
- Copia fotostatica dei documenti di identità del richiedente, del tecnico progettista, di tutti i sottoscrittori e dei soggetti che rendono dichiarazioni sostitutive;
- Attestazione del versamento dei diritti di segreteria (vedi tabelle diritti di segreteria). Sono esclusi dal versamento dei diritti di segreteria unicamente gli interventi necessari al solo superamento delle barriere architettoniche come previsto dalle vigenti normative.
- Relazione paesaggistica redatta e con i contenuti di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 (procedimento ordinario);
- Relazione paesaggistica – allegato D di cui al DPR 31/2017 (procedimento semplificato)
ed inoltre:
- allegato “A – ULTERIORI RICHIEDENTI”, se necessario;
- allegato “B – SPECIFICA DEI VINCOLI” (obbligatorio);
- allegato “C-1” “C-2” “C-3” “C-4” “C-5” “C-6” “C-7” “C-8” “C-9” “C-10” (obbligatorio – barrare le schede di verifica prescrizioni al P.I.T. che vengono allegate);
ITER PROCEDURA
L’Autorizzazione paesaggistica ha valore esclusivamente per la valutazione ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. – “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ha validità solo per gli aspetti paesaggistici, costituendo atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
e pertanto:
- non produce alcun effetto per procedere alla realizzazione di opere urbanistiche/edilizie per la quale dovrà essere conseguito regolare titolo abilitativo edilizio, in conformità agli strumenti urbanistici adottati e/o approvati ed al regolamento edilizio vigente nonché alle altre norme di riferimento vigenti, del Comune dove ricade l’intervento;
TEMPI
Procedimento ordinario (art. 146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)
Il Responsabile del procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta formalmente completa per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria e acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio, che verrà comunicato all’interessato.
Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti in sede di verifica, la stessa, previa comunicazione all’interessato, viene sospesa ed il termine di 40 giorni decorre dalla presentazione della documentazione integrativa.
La documentazione viene quindi trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo a partire dall’effettivo ricevimento della documentazione per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.
Decorso inutilmente tale termine l’Amministrazione può indire una conferenza di servizi, che deve pronunciarsi entro 15 giorni. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Soprintendenza, l’Amministrazione provvede sulla domanda di autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
Procedimento semplificato (DPR 31/2017)
Per minimali modifiche esterne che non comportino alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici ricorre la fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
Ricevuta l’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità di cui ad uno dei punti dell’allegato B, l’Amministrazione svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per il paesaggio.
In caso di valutazione negativa, l’Amministrazione invia entro 10 giorni comunicazione all’interessato dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e indica le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento, altrimenti, in caso di valutazione positiva l’istanza viene trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con richiesta di parere vincolante. Entro 20 giorni dal ricevimento della proposta, il Soprintendente esprime il proprio parere vincolante all’amministrazione procedente. In caso di valutazione negativa, il Soprintendente invia entro 10 giorni comunicazione all’interessato dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’Amministrazione procedente indicando le modifiche indispensabili (ove possibili) per la valutazione positiva del progetto.
Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere, l’Amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione in conformità al parere del Soprintendente.
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l’Amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)
Secondo l’art. 167 comma 4 del dlgs 42/2004 e l’art. 181 comma 1-ter l’accertamento della compatibilità paesaggistica è consentito per i seguenti interventi:
- lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati
- impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica
- lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento, l’interessato è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 167 comma 5 del D.Lgs. 42/2004.
Il proprietario (possessore o detentore a qualsiasi titolo) dell’immobile o dell’area interessata deve presentare specifica domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all’Unione ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. Chiariamo anche un altro aspetto importante: la tempistica. L’autorità competente ha 180 giorni di tempo per pronunciarsi in merito, previo parere vincolante della Soprintendenza (da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni). Gli esiti possono essere 2:
- qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima;
- in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria (rimessione in pristino a proprie spese).
Se l’accertamento di compatibilità paesaggistica viene richiesto in casi diversi da quelli indicati all’art. 167 comma 4 lettere a), b) e c), la domanda è inammissibile con conseguente provvedimento comunicato al richiedente e allo stesso tempo alla competente Autorità Giudiziaria.
Se la documentazione è incompleta, vengono chieste delle integrazioni entro 90 giorni. Qualora il richiedente non provveda ad inviare le integrazioni e quindi a completare la documentazione nei termini, la domanda è improcedibile ed archiviata, con provvedimento che viene comunicato al richiedente e alla competente Autorità Giudiziaria.
INFORMAZIONI
Il Procedimento si conclude con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica o del diniego.
L’autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni dal momento del suo rilascio, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposto a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
L’autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all’esecuzione di opere edilizie. La sua richiesta deve essere presentata a corredo della richiesta di Permesso di costruire o preliminarmente rispetto alla presentazione della SCIA.
AVVERTENZE
Al fine di poter garantire una corretta istruttoria il modulo deve essere compilato in ogni sua parte.
Con D.P.R. 13/2/17 n. 31 (pubblicato in GU n. 68 del 22/3/17 in vigore dal 6/4/17) sono stati individuati gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ed è stato soppresso il D.P.R. 139/2010
COSTI
– Marca da bollo da apporre sul modulo della domanda da Euro 16,00;
– Marca da bollo su rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ordinaria, semplificata o Accertamento di conformità paesaggistica;
– Diritti di segreteria per istanza paesaggistica di cui alla delibera di Giunta Unione n. 9/25 come indicati nella seguente tabella:
n. | Procedimento: | euro |
1 | Autorizzazione paesaggistica Ordinaria | Euro 100,00 |
2 | Autorizzazione paesaggistica semplificata | Euro 60,00 |
3 | Accertamento di Compatibilità paesaggistica | Euro 120,00 |
Il pagamento dei diritti andrà effettuato mediante tramite sistema di pagamento PagoPa
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- Legge regionale 10 novembre 2014 n.65 e ss.mm.ii. – Norme per il governo del territorio;
- PIT della Toscana – Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico;
- Piano Strutturale – Regolamento Urbanistico/Piano Operativo vigente nel Comune dove ricade l’intervento;
- Regolamento Edilizio – vigente nel Comune dove ricade l’intervento;
- DPCM 12/12/05 concernente i contenuti della relazione paesaggistica;
- D.P.R. 13/2/17 n. 31 (pubblicato in GU n. 68 del 22/3/17 in vigore dal 6/4/17) Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;
- Legge Regionale n.39 del 21 marzo 2000 – Legge forestale della Toscana;
- Regolamento forestale n.48/R dell’8 agosto 2003;
- 892 del Codice Civile;
- Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. – “Codice della Strada” ed il relativo “Regolamento di attuazione” (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992);
- Decreto Ministeriale 19/05/1964 – G.U. 140 del 1964 “dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro abitato e area circostante Fosdinovo tipologia art. 136 D. Lgs 42/04 lett. c e d;
- Decreto Ministeriale 22/02/1964 – G.U. 74 del 1964 “dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il castello della Verrucola in Fivizzano tipologia art. 136 D. Lgs 42/04 lett. c e d;
Disciplina dei vincoli paesaggistici ex art. 142 D.Lgs. 42/2004
PIT Elaborato 8B – Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice
RECLAMI RICORSI OPPOSIZIONI
Eventuali ricorsi possono essere inoltrati alla Regione (per la nomina di un commissario ad acta) ed al giudice amministrativo (T.A.R.) o, alternativamente (rispetto al TAR), al Presidente della Repubblica.
Moduli on-line
Richiesta Autorizzazione Paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
Richiesta accertamento di conformità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
Allegato A – Ulteriori richiedenti;
Allegato B – Specifica dei vincoli;
Allegato C – Schede di verifica al PIT:
C-1: (solo per il Comune di Fosdinovo) Art. 136, D. Lgs n.42/2004 e smi;
C-2: (solo per il Comune di Fivizzano) Art. 136, D. Lgs n.42/2004 e smi;
C-3: Art. 142 comma 1, lettera b) D. Lgs n.42/2004 e smi (i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 mt dalla linea di battigia, anche sui territori elevati sui laghi);
C-4: Art. 142 comma 1, lettera c) D. Lgs n.42/2004 e smi (i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua inscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n,.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 mt ciascuna);
C-5: Art. 142 comma 1, lettera d) D. Lgs n.42/2004 e smi (le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole);
C-6: Art. 142 comma 1, lettera e) D. Lgs n.42/2004 e smi (i ghiacciai e circhi glaciali);
C-7: Art. 142 comma 1, lettera f) D. Lgs n.42/2004 e smi (parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi);
C-8: Art. 142 comma 1, lettera g) D. Lgs n.42/2004 e smi (I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art 2 cc. 2 e 6 D. Lgs 227/01);
C-9: Art. 142 comma 1, lettera h) D. Lgs n.42/2004 e smi (le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici);
C-10: Art. 142 comma 1, lettera m) D. Lgs n.42/2004 e smi (le zone di interesse archeologico);
Allegato D DPR 31/2017 relazione paesaggistica procedimento semplificato.
Ultimo aggiornamento
13 Febbraio 2025, 10:49