Aprire un servizio educativo per la prima infanzia privato: autorizzazione e accreditamento

Descrizione

Aprire un servizio educativo per la prima infanzia non significa soltanto fare l’educatore ma iniziare un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti: è quindi necessario valutare le opportunità di successo e di rischio che caratterizzano l’attività che si vuole intraprendere attraverso la redazione di un adeguato progetto imprenditoriale. È importante scegliere il tipo d’impresa che sarà titolare e gestore del servizio che si intende avviare. I costi da sostenere per costituire l’impresa variano a seconda della tipologia scelta: ad es. le cooperative, le società di persone e di capitali devono essere costituite davanti a un notaio, mentre le ditte individuali non hanno tale obbligo. A tale proposito è opportuna una consulenza di tipo commerciale – legale orientata alla scelta del tipo di impresa che si ritiene maggiormente conveniente. Focus del progetto imprenditoriale i bisogni che si vogliono soddisfare, quali risultati economici e competitivi può consentire di ottenere, quali le condizioni entro le quali muoversi. L’attenzione deve anche concentrarsi sul mercato, in tutte le sue sfumature, ed in particolare sulle tipologie delle strutture già operanti sul territorio: definizione delle quote che le famiglie dovrebbero pagare per usufruire del servizio, stabilire un piano per pubblicizzare l’apertura del nuovo servizio ricordandosi che la migliore pubblicità sarà in seguito quella fatta da genitori soddisfatti dell’ambiente e del contesto a cui affidano il proprio bambino. Quante più informazioni si raccolgono, maggiore sarà la conoscenza del mercato. Successivamente si dovrà procedere ad un’attenta descrizione dei bisogni che si intende soddisfare, cui farà seguito una dettagliata descrizione del servizio che si vuole offrire: progetto pedagogico, progetto educativo annuale, carta del servizio, regolamento interno. Quanto più sarà stato accurato il lavoro di ricerca, analisi e progettazione, tanto maggiore sarà il valore del piano imprenditoriale da impiegare nella ricerca di un finanziamento. Per aprire un servizio alla prima infanzia è necessario innanzi tutto fare riferimento al Comune di competenza che regola l’intero sistema dei Servizi educativi attraverso la disciplina dell’autorizzazione e dell’accreditamento.

Alcuni aspetti a cui fare riferimento:

Localizzazione della sede 

Ogni tipologia di servizio deve essere localizzata in strutture che rispettino precisi requisiti tecnico/strutturali e standard di idoneità degli ambienti, fissati dalla normativa regionale e comunale. Per la localizzazione della sede è preferibile la collocazione al piano terreno, per facilitare l’accesso all’area esterna ed in generale al servizio da parte dei bambini e delle loro famiglie. E’ da escludere che gli spazi destinati alle attività dei bambini possano essere collocati ai piani interrati o seminterrati. Gli spazi andranno strutturati evitando ogni promiscuità con altre funzioni (commerciali, abitative, terziarie, etc.) sia durante l’ingresso che durante lo svolgimento delle attività del servizio. È necessario inoltre prestare particolare attenzione alle caratteristiche dell’ambiente circostante evitando per esempio la vicinanza a fonti di inquinamento atmosferico, elettromagnetico o acustico. Lo spazio verde esterno deve essere accessibile ai bambini/alle bambine e messo in sicurezza mediante l’adeguata delimitazione del perimetro e l’assenza di fattori/elementi di rischio, oltre che essere organizzato con arredi ed attrezzature idonee, secondo le norme di sicurezza richieste.

I costi

I primi costi da sostenere sono quelli per costituire l’impresa e variano a seconda della tipologia che verrà scelta. Ci sono poi i costi di messa a norma dei locali in conformità alle normative vigenti circa gli impianti, l’antisismica, la sicurezza dei luoghi di lavoro; quelli di ristrutturazione ecc. Questi ultimi, se non si utilizzano unità immobiliari già destinate a servizi per l’infanzia, riguardano la creazione di servizi igienici adeguati all’età dei bambini, della cucina se il locale ne è sprovvisto o dello spazio office per la sporzionatura del cibo in caso di pasti veicolati, la riorganizzazione degli spazi in funzione delle attività e dei servizi che saranno svolti, l’organizzazione di uno spazio da destinare a segreteria non direttamente comunicante con i locali destinati ai bambini, ecc…Nelle zone destinate al gioco dei bambini è opportuno prevedere la copertura del pavimento con materiali che isolino dal freddo, attutiscano le cadute, siano facilmente lavabili e igienizzabili. Vanno considerati inoltre i costi per allestire la cucina o lo spazio office, la segreteria, gli spogliatoi per il personale, quelli per acquistare gli arredi ed il materiale didattico, quelli per la cura e l’igiene personale dei bambini, quelli per la pulizia della sede, di quanto necessario per il pronto soccorso. Le attrezzature, gli arredi ed i materiali didattici devono essere forniti da ditte specializzate nel settore, rispondere ai requisiti di sicurezza e funzionalità ed essere adeguati all’età dei bambini; prodotti per l’igiene, la cura e l’eventuale pronto soccorso devono essere rispondenti a quanto previsto dalla normativa relativa alla sicurezza (D. Lgs 81/2008). Quanti e quali arredi e materiali didattici si devono comprare – oltre a tavoli, sedie e seggioloni, lettini e brandine – dipende anche dal progetto di servizio e dal progetto psicopedagogico che si intende realizzare. Altri costi riguardano l’allacciamento delle utenze quali acqua, luce, telefono, gas metano per il riscaldamento, etc. Sono inoltre da considerare i costi per lo studio tecnico relativo al progetto di ristrutturazione, quelli per l’istituzione delle pratiche presso il Comune e l’ASL, quelli per il rilascio delle certificazioni di conformità dell’impianto elettrico, di riscaldamento, etc. Fin qui si tratta di costi di investimento tra cui dovranno essere considerati anche i costi per la promozione e la pubblicità del servizio; tra questi i costi di eventuali insegne, lo studio grafico di locandine, l’acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani e pubblicazioni locali. Occorre poi considerare i costi di funzionamento, quelli cioè da sostenere per il mantenimento dell’attività; possono essere distinti tra fissi (indipendenti dal numero dei bambini iscritti) e variabili (determinati dalla frequenza degli iscritti). Fra i costi di funzionamento fissi vanno considerati l’affitto della sede (in genere la voce più consistente); le utenze (acqua, gas, telefono); la tenuta della contabilità, dichiarazioni IVA, dichiarazione dei redditi; l’eventuale pubblicità; assicurazioni (responsabilità civile); eventuali leasing; spese bancarie e postali per l’apertura di conti correnti; eventuali rate di prestiti, mutui e interessi passivi; manutenzioni ordinarie (tinteggiature, manutenzione giardino, sostituzione periodica di giochi ed attrezzature); parte dei costi del personale tra cui i costi per attività di formazione ed aggiornamento; imposte e tasse (oltre a quelle sul reddito). Mentre fra i costi di funzionamento variabili vanno considerati quello per il personale (la voce più consistente di cui è possibile contenere l’incidenza annua applicando soluzioni organizzative e gestionali che consentano un risparmio nel rispetto dei rapporti numerici e degli standard qualitativi); l’acquisto dei materiali di consumo per l’attività didattica (materiali di cancelleria e didattici) e per il funzionamento (prodotti per la cucina, per le pulizie, il pronto soccorso); il costo del servizio mensa (generi alimentari).

Dove trovare i fondi

Oltre i finanziamenti privati (per esempio ottenuti dalle Banche), esistono finanziamenti pubblici, ovvero sostegni in denaro erogati dallo Stato, dalle Regioni, dall’Unione Europea con il preciso obiettivo di incentivare le attività produttive in uno od in altro settore. I principali interventi pubblici di sostegno all’impresa, in genere, consentono di accedere a finanziamenti a tasso agevolato, contributi a fondo perduto, agevolazioni fiscali, sgravi dei contributi previdenziali ecc. ecc. L’esistenza degli interventi di sostegno è legata a finalità macro economiche e/o sociali. In generale le agevolazioni sono dirette a sostenere alcuni settori di attività, lo sviluppo aziendale, l’innovazione tecnologica, lo sviluppo di aree economicamente svantaggiate, l’imprenditorialità giovanile e femminile ed in generale l’occupazione. Dunque si possono cercare: finanziamenti comunitari, nazionali, regionali ed in generale altri finanziamenti la cui possibilità è legata a Bandi periodicamente emessi.

Il personale

Il personale che opera nei servizi educativi per la prima infanzia è suddiviso tra funzione educativa e funzione ausiliaria. Per l’esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è obbligatorio il possesso dei titoli di studio e dei requisiti di onorabilità del personale di cui agli articoli 11,13,14,15,16 del DPGR Toscana 41/R/2013 e successive modifiche e integrazioni e successive modifiche e integrazioni. A tutto il personale – come condizione per l’autorizzazione al funzionamento del servizio – deve essere applicato uno dei contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore. Poiché non esiste un unico contratto di lavoro, occorre valutare quale contratto applicare anche sulla base del tipo di impresa che si è scelta. In relazione al contratto scelto, occorre poi valutare l’inquadramento di ogni operatore/operatrice. Per gli educatori, la normativa regionale fissa il rapporto numerico adulti/bambini secondo le diverse tipologie di servizio. Al personale, in particolare educativo, devono essere garantiti la formazione e/o l’aggiornamento professionali, tramite programmi annuali.

Classificazione dei servizi

I servizi educativi di cui all’articolo 4 della Legge Regionale n. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in:

a) nido d’infanzia;

b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:

1) spazio gioco;

2) centro per bambini e famiglie;

3) servizio educativo in contesto domiciliare.

AUTORIZZAZIONE

Il soggetto interessato ad istituire un servizio educativo per la prima infanzia previsto dal DPGR Toscana 41/R/2013, deve presentare domanda allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune di riferimento dichiarando di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa regionale, con particolare riferimento a:

a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;

b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;

c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;

d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;

e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.

L’incaricato del procedimento di autorizzazione verifica la corrispondenza dei requisiti contenuti nella domanda e chiede all’interessato eventuali integrazioni o modifiche di adeguamento.

L’autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.

L’autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.

ACCREDITAMENTO

Possono presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento, ossia essere in possesso di tutti i requisiti tecnico – strutturali e di qualità previsti al Titolo III, Capo I° del Regolamento regionale approvato con DPGR Toscana 41/R/2013 e successive modifiche e integrazioni.
Il soggetto richiedente l’accreditamento assicura:

a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l’effettiva realizzazione e che trovi riscontro all’interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell’ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;

b) l’attuazione delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall’articolo 15;

c) l’adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;

d) l’adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell’utenza;

e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;

f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;

g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

L’accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.

L’accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.

Convenzioni

I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

Vigilanza sui servizi educativi

Il Comune vigila sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul territorio di riferimento mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l’attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.

Le aziende ASL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell’ambito della verifica delle materie di propria competenza.

Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest’ultimo provvede alla sospensione dell’autorizzazione o dell’accreditamento.

Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza, il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione o dell’accreditamento, provvedono, previa diffida per l’adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento

Normativa di riferimento

Legge regionale n. 32/2002

Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia n. 41/R/2013.

Linee guida per la redazione della carta dei servizi educativi per la prima infanzia della zona fiorentina nord ovest

Orientamenti per la redazione del progetto pedagogico educativo

Reclami ricorsi opposizioni

In caso di inerzia del personale dirigenziale il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale, in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29 settembre 2015, assunta con i poteri della Giunta.
Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In alternativa può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.

Ultimo aggiornamento

3 Maggio 2024, 12:13