Accesso civico

L’accesso civico può essere esercitato secondo le seguenti modalità:

  • l’accesso civico “semplice” che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
  • l’accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
  • l’accesso documentale, disciplinato dalla L. 241/1990 e s.m.i., è il diritto riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, giuridicamente rilevante rispetto al documento, atto e provvedimento di cui è chiesto l’accesso. In funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

Non sono ammesse istanze di accesso agli atti e documenti amministrativi finalizzati ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

  1. sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
  2. l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  3. sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
  4. trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l’ufficio Protocollo  e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

L’istanza deve essere presentata al Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Unione, al cui interno è compreso l’Ufficio Protocollo generale dell’Ente, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione Amministrazione trasparente, “Altri contenuti-Accesso Civico” del sito web istituzionale del Unione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

Il Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Unione di Comuni Lunigiana è la Dott.ssa Sara Tedeschi
Telefono: 0187 408302
email: segretario@ucml.it

PEC: ucmlunigiana@postacert.toscana.it

Ultimo aggiornamento

28 Giugno 2023, 11:06