Catasto dei boschi e Aree percorse dal fuoco

Finalità

L’Unione dei Comuni, in base al proprio statuto avendo assunto la gestione associata , gestisce il catasto di cui all’art. 75 bis della L.R. 39/2000 (boschi e pascoli entro 50 metri da boschi percorsi da fuoco), curando  la  definizione e pubblicazione degli elenchi e cartografie ai fini dell’imposizione dei vincoli di cui all’art. 76  della L.R. 39/2000.

In questa pagina è possibile consultare gli elenchi e le mappe dei terreni inseriti nel catasto di cui all’art. 75 bis della L.R. 39/2000 (Boschi Percorsi da Incendio e Pascoli Entro 50 mt percorsi da fuoco) e sottoposte ai vincoli di cui all’art. 76 della L.R. 39/2000.

Catasto Aree Percorse dal Fuoco

L’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, in base a quanto stabilito dall’art. 70 ter della L.R. n. 39/2000, pubblica gli elenchi delle aree percorse dal fuoco per i Comuni che hanno aderito alla costituzione dell’Unione di Comuni stessa, con l’imposizione dei relativi vincoli previsti dalla normativa vigente. 

 LA NORMATIVA

Art. 75 bis – Catasto delle aree percorse dal fuoco L.R. 39/2000:

  1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
  2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all’albo pretorio comunale l’elenco dei terreni da inserire nel catasto. All’esposizione dell’elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.
  3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all’articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
  4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
  5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell’annualità precedente.
  6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
  7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all’ente responsabile dell’esercizio associato ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 68/2011; il comma 4 si intende riferito all’ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici.

Art. 76 – Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi L.R. 39/2000:

  1. Il regolamento forestale definisce:
    a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;
    b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;
    c) Abrogata.
  2. Abrogato.
  3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all’articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
    a)per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
    b)per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’articolo 70 bis comma 2.
  5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:
    a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
    b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
    5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
  6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell’articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.
  7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

Ultimo aggiornamento

23 Maggio 2023, 12:39